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Iper-ammortamenti senza maggiorazione extra per i beni «green»

Un emendamento del Governo al Ddl. di bilancio 2026 riscrive la misura agevolativa

/ Pamela ALBERTI

Giovedì, 18 dicembre 2025

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Il nuovo iper-ammortamento sarà riconosciuto fino al 30 settembre 2028, ma con la misura “base” per tutti i beni, senza più quindi la previsione di una maggiorazione in misura superiore in caso di investimenti “green” e condizionando la spettanza dell’agevolazione al fatto che gli investimenti abbiano ad oggetto beni “made in Eu”. Sono alcune delle modifiche contenute nell’emendamento governativo all’art. 94 del Ddl. di bilancio 2026, che riscrive quindi in misura significativa l’agevolazione, ferma restando la previsione di un successivo decreto attuativo che ne definirà, tra l’altro, la procedura di accesso.

Sotto il profilo temporale, i nuovi iper-ammortamenti – inizialmente previsti per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026 (con ordine e acconto del 20%) – sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale e, a differenza delle precedenti versioni, non rappresenta un termine “lungo” per effettuare gli investimenti solo in caso di avvenuta prenotazione.

Cambia poi la determinazione della misura dell’agevolazione, ora inserita direttamente nel comma 1 dell’art. 94 (e non più ai commi 4, 5 e 6, che vengono eliminati). In sostanza, viene applicata la misura “base” ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico.

Pertanto, il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Viene invece eliminata la maggiorazione superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con riduzione dei consumi energetici, inizialmente fissata nella misura, rispettivamente, del 220%, 140% e 90%.

L’emendamento introduce altresì il vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Rispetto alla prima versione dell’agevolazione, inoltre, non sono più considerati agevolabili i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% (art. 12 comma 1 lett. a) del DL 181/2023). Sono agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Ue, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e i moduli prodotti negli Stati membri dell’Ue composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Ue con un’efficienza di cella almeno pari al 24% (art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023). Viene poi aggiustata la disposizione sugli acconti (comma 11), prevedendo che la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata “senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo”.

Novità anche per i crediti d’imposta ZES unica Mezzogiorno

L’emendamento governativo apporta alcune modifiche anche all’art. 95 del Ddl. di bilancio, relativo al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023. Viene previsto che alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta, hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa, spetta, nell’anno 2026, un credito d’imposta pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la citata comunicazione.

Tale credito d’imposta spetta a condizione che non sia stato riconosciuto, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, il credito d’imposta transizione 5.0. Ai fini del riconoscimento dell’ulteriore credito d’imposta, le imprese dovranno presentare, dal 15 aprile al 15 maggio 2026, una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale credito è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

Modificando l’art. 96, l’emendamento interviene anche sul credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo ex art. 16-bis del DL 124/2023, rideterminando, rispettivamente, nella misura del 58,7839% (piccole e medie imprese) e del 58,6102% (grandi imprese) le percentuali del 15,2538% e del 18,4805% definite con provvedimento n. 570047 del 12 dicembre 2025. In tal caso non è richiesta alcuna istanza. Viene inoltre prevista la proroga dell’agevolazione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2026, fissando anche i termini di presentazione delle comunicazioni.

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