Niente bollo sul riaddebito delle imposte
La quota anticipata in nome e per conto dovrebbe rientrare fra le fattispecie di esclusione
L’art. 13 Tariffa, Parte I allegata al DPR 642/72 prevede che le fatture, note, conti e simili documenti, ove non riguardino il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, scontino l’imposta di bollo nella misura di 2 euro salvo che la somma non superi i 77,47 euro.
In tal caso, spetta al soggetto passivo valorizzare il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del file XML da trasmettere via SdI, versando trimestralmente l’imposta dovuta e adempiendo così agli obblighi di cui all’art. 6 del DM 17 giugno 2014.
Al fine di agevolare il corretto assolvimento del tributo l’Agenzia delle Entrate, attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari, i dati relativi all’imposta di bollo indicata nelle fatture elettroniche emesse nel trimestre (c.d. “Elenco A”), nonché l’elenco delle e-fatture che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, per le quali, tuttavia, il tributo risulterebbe dovuto (c.d. “Elenco B”).
Tale secondo elenco include le fatture, prive dell’indicazione del bollo (e delle codifiche previste per i casi di non assoggettamento), la cui somma degli importi delle operazioni risulti superiore a 77,47 euro, ed in cui è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici:
- N2.1 (operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità);
- N2.2 (altre operazioni non soggette);
- N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento);
- N3.6 (altre operazioni non imponibili);
- N4 (operazioni esenti).
I contribuenti potranno confermare l’elenco B o procedere alla variazione dei dati comunicati, laddove:
- non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo relativamente a una o più fatture “integrate” dall’Agenzia,
- risulti dovuta l’imposta con riferimento ad una o più fatture non presenti nell’elenco (provv. n. 34958/2021).
Ricordato che entro il prossimo 31 gennaio scade il termine per procedere all’eventuale modifica dei dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al IV trimestre 2025, è lecito domandarsi se vadano assoggettate al tributo le fatture recanti il rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72, essendo caratterizzate dal codice “Natura” N1, per il quale non è previsto l’addebito “automatico” dell’imposta di bollo in caso di importi superiori a 77,47 euro.
In linea generale dette spese dovrebbero essere soggette a bollo in forza di quanto stabilito dall’ art. 13 della Tariffa, parte I allegata al DPR 642/72, salvo che il riaddebito non riguardi tributi dovuti dalla controparte (quali imposte, tasse, concessioni governative ecc.) per effetto dell’esclusione che discende dall’art. 5 della tabella B allegata al DPR 642/72 (si veda in proposito la risposta a interpello n. 491/2021).
In questo senso, un esempio può trarsi dalla locazione di terreni o fabbricati, ove il locatore, che ha proceduto alla registrazione del contratto, chieda il rimborso dell’imposta di registro a carico del conduttore.
L’art. 10 comma 1 lett. a) del DPR n. 131/86, pone a carico delle parti l’obbligo di chiedere la registrazione del contratto, mentre il successivo art. 57 dispone che l’imposta di registro sia richiesta oltre che ai “soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione” anche, solidalmente, alle “parti contraenti”; l’art. 8 della L. n. 392/78 sancisce, infine, che “Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali”.
Proprio in ragione di quanto sopra, laddove l’imposta di registro sia stata versata dal locatore in base all’obbligo previsto dall’art. 13 comma 1 della L. 431/98, la successiva richiesta di rimborso della stessa, in misura pari al 50% ex art. 8 della L. 392/78, dovrebbe ritenersi esclusa da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72.
Trattandosi di riaddebito di anticipazioni relative a tributi che possono essere fatti rientrare fra gli oneri di cui all’art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72, dovrebbe discenderne che tali somme non siano da assoggettare a imposta di bollo, anche se di ammontare superiore a 77,47 euro.
Il contribuente, quindi, in questo caso specifico non sarebbe tenuto a valorizzare il campo “Bollo virtuale”, mentre, in altre fattispecie rientranti nel perimetro dell’art. 15 del DPR 633/72, tale valorizzazione sarebbe necessaria, essendo dovuto il tributo.
Per questo motivo, si potrebbe suggerire di predisporre, al momento della generazione della fattura elettronica, una doppia codifica contabile “interna” per il codice “Natura” N1 prevedendo sia l’ipotesi in cui vi sia l’obbligo di assoggettamento ad imposta di bollo sia quella in cui sussista l’esenzione.
Poiché, come anzidetto, per il suddetto codice “Natura” N1 non vi è una presunzione “automatica” di assoggettamento ad imposta di bollo, tali fatture non compariranno nell’elenco B e, stante il diritto all’esenzione, non vi sarà alcun obbligo, in capo al soggetto passivo, di integrazione di tale elenco. In caso di verifica, spetterà tuttavia, al soggetto che ha emesso la fattura, l’onere di dimostrare che le spese anticipate in nome e per conto si riferiscono a tributi dovuti dal cliente.
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