ACCEDI
Martedì, 17 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Contestazione della convenienza della proposta esclusa nel cram down fiscale

Irrilevanti le eccezioni sulla razionalità economica del piano o sulla credibilità delle parti

/ Marco PEZZETTA

Martedì, 17 marzo 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il cram down fiscale rappresenta uno strumento che, con una fictio iuris, consente il raggiungimento delle maggioranze prescritte per l’approvazione del concordato preventivo anche quando esse non siano state effettivamente conseguite, in termini di “quorum deliberativo” previsto dalla legge, a causa della mancata e determinante adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.
Verificandosi queste condizioni preliminari il tribunale, una volta che abbia anche constatato che la proposta concordataria garantisce una soddisfazione dei crediti della Pubblica Amministrazione che non ha aderito più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, omologa forzosamente il concordato.

Nel cram down fiscale si prescinde dalla specifica contestazione della convenienza della proposta concordataria formulata dai creditori pubblici dissenzienti (rectius, non assenzienti, essendo sufficiente la mancata adesione), a differenza di quanto accade nel cram down “ordinario”. Il cram down fiscale, quindi, si colloca nell’alveo delle modalità di approvazione del concordato e non rappresenta, per così dire, un istituto volto a “rimediare” alla mancata approvazione.

Questa lettura è stata fornita dalla Cassazione in vigenza del RD 267/42, alla luce dei contenuti degli artt. 177 e 180, nel testo introdotto dal DL 125/2020, conv. L. 159/2020 (Cass. nn. 1033/2024 e 19981/2025).
Si tratta di una interpretazione che l’ordinanza della Suprema Corte n. 5866, pubblicata il 15 marzo 2026, ha ritenuto applicabile al rinnovato quadro normativo introdotto dal DLgs. 14/2019, anche alla luce di norme pressoché identiche, almeno sul punto in esame, in termini di lettera.

L’art. 88 comma 3 del CCII stabilisce, infatti, che “... il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente” (o non deteriore) “rispetto all’alternativa liquidatoria”.

La ratio dell’istituto, oggi così come nella vigenza della legge fallimentare del 1942, è quella di agevolare l’omologazione del concordato, ove ostacolata da “fattori inerziali nelle procedure con creditori pubblici”, una volta verificata a opera del giudice la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze, così inserendo la sostituzione della propria valutazione a quella dell’amministrazione nell’esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria (Cass. n. 22415/2025). In questo contesto il giudice sostituisce, pertanto, la propria determinazione a quella già espressa dalle pubbliche amministrazioni dell’Erario se, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta concordataria non è deteriore rispetto alla soddisfazione conseguibile nella liquidazione giudiziale.

È evidente che le eventuali considerazioni con le quali la Pubblica Amministrazione non aderente ha motivato la propria posizione non assumono rilievo, qualora ultronee rispetto alle condizioni poste dalla legge, essendo richiesto che il Tribunale, una volta acclarato che la proposta concordataria non arreca alle ragioni erariali pregiudizio maggiore di quello liquidatorio, deve “meramente” verificare che il piano non sia manifestamente inidoneo rispetto ai suoi obiettivi in termini di misura di soddisfacimento dei creditori ivi prevista.

Non assumono quindi rilievo, una volta verificati i presupposti di cui sopra, le eventuali motivazioni alla mancata adesione afferenti alla circostanza che il cram down fiscale sia stato fondato su una comparazione meramente numerica tra il risultato atteso del piano concordatario e quello della liquidazione giudiziale.

Allo stesso modo non è rilevante il fatto che la valutazione espressa dal creditore erariale non risulti coerente con una – asserita – “razionalità economica” e che, cioè, non vi sia un adeguato grado di certezza, verificata ex ante, circa la sua realizzazione, e/o un adeguato livello di credibilità dei proponenti, ivi inclusi, oltre all’impresa e ai rispettivi organi di amministrazione e di controllo, il terzo che eventualmente offra risorse esterne per il superamento della crisi ovvero per la soddisfazione, almeno parziale, del ceto creditorio.

TORNA SU