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Giovedì, 30 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Ripresa anticipata del lavoro rispetto alla prognosi di infortunio solo con certificato medico

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 aprile 2026

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Con la circolare n. 17 di ieri, 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, inviata telematicamente all’Istituto da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore, ai sensi dell’art. 53 del DPR 1124/1965.

Nella certificazione in argomento, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi; la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente. Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Pertanto, l’ultima certificazione ricevuta dall’INAIL costatante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, sul piano medico-legale, risulta idonea a integrare le previsioni dell’art. 102 del DPR 1124/1965, secondo cui, ricevuto il certificato medico costatante l’esito definitivo della lesione, l’Istituto comunica all’infortunato la data della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili.

Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

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