Per l’antieconomicità ai fini della non inerenza criteri quantitativi e comparativi
La congruità dei costi deducibili va valutata in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato
Il giudizio di antieconomicità deve basarsi sulla individuazione di parametri, interni all’impresa o desunti dal mercato, volti a dimostrare la non congruità di una spesa; si tratta di un giudizio quantitativo atto a corroborare l’assunto che la spesa è stata concepita per scopi estranei all’esercizio dell’impresa. In tal senso si esprime la pronuncia della Corte di Cassazione n. 19140/2026, che riguarda una contestazione di deducibilità di interessi passivi corrisposti per finanziamenti contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie.
In particolare, l’ufficio finanziario e i giudici di seconde cure avevano disconosciuto integralmente gli interessi passivi derivanti da finanziamenti concessi dalla finanziaria estera del gruppo alla sub-holding residente in Italia; finanziamenti successivamente utilizzati per acquisire nuove partecipazioni, per capitalizzare o finanziare le società partecipate e, in ultimo, per finanziarie la distribuzione di dividendi.
L’asserita indeducibilità di tali interessi sarebbe derivata dalla configurazione dell’operazione intercompany quale operazione antieconomica e, ancor prima, dalla circostanza che i finanziamenti contratti fossero serviti a gestire un’operatività a favore delle consociate estere piuttosto che della contraente. In altre parole, l’Ufficio ha contestato l’indeducibilità del costo perché antieconomico e funzionale agli interessi di altre società del gruppo.
L’antieconomicità dell’operazione veniva ravvisata, si legge nella sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, in ragione di tre elementi:
- nella scelta di estinguere con precedenza altri finanziamenti infruttiferi, anziché quelli oggetto di indagine che, invece, erano gravati da interessi passivi;
- nella contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e passivi;
- nella scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti.
In premessa, la sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale in forza del quale il presupposto dell’inerenza si desume dalla stessa nozione di reddito d’impresa, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale; gli interessi passivi “sono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito d’impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l’attività dell’impresa nel suo complesso”.
Il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo ma ciò non esclude che la spesa sostenuta sia del tutto immune da un giudizio di valore in quanto spese incongrue e sproporzionate, secondo un giudizio prognostico da compiersi a monte, possono comunque essere contestate.
La contestazione di non congruità dell’onere sostenuto da un punto di vista quantitativo deve riferirsi allo scostamento rispetto a valori interni e a valori di mercato e, nella fattispecie oggetto della sentenza, una siffatta contestazione è del tutto assente; non vi è stata una rettifica del quantum degli interessi passivi deducibili, bensì un disconoscimento integrale senza fornire, da parte dell’amministrazione finanziaria, alcuna dimostrazione che il costo sostenuto non è congruo rispetto ai dati contabili e di mercato. Dimostrazione che avrebbe potuto tradursi in una contestazione di non congruità e antieconomicità della spesa, quale indice sintomatico di carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa.
L’ufficio e i giudici di seconde cure hanno invece attribuito valore indiziario agli elementi prima descritti di esistenza contestuale di finanziamenti attivi e passivi e di estinzione prioritaria di finanziamenti infruttiferi rispetto a quelli fruttiferi; tuttavia, un siffatto giudizio di antieconomicità si “è, di fatto, tradotto in una intromissione nelle scelte imprenditoriali che, invece, restano non sindacabili”.
Il principio di diritto affermato dalla Corte è il seguente: in tema di costi deducibili ex art. 109 del TUIR, l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività di impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato”.
Si osserva, per la rilevanza che può assumere tale circostanza, che l’ufficio finanziario, nella vicenda in esame, non ha contestato la deducibilità degli interessi passivi per difetto di inerenza sul sostanziale assunto che tali interessi sarebbero stati sostenuti nell’interesse del socio.
Diversamente, come si è visto, è stata ravvisata l’antieconomicità (anche) nella scelta di distribuire utili al socio in luogo di provvedere prioritariamente all’estinzione dei finanziamenti ma non è contestata la modalità di utilizzo (distribuzione dei dividendi) delle somme ricevute mediante il ricorso ai finanziamenti passivi.
Né, giova osservare, i giudici di seconde cure hanno evocato una contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis dello Statuto che talvolta ha “colpito” le operazioni di finanziamento tese alla distribuzione del patrimonio netto al socio in quanto la “sostituzione” del capitale di rischio con capitale di debito (di competenza del gruppo, dal momento che il prestatore è una società consociata) è, secondo una certa tesi, astrattamente idonea a comportare un vantaggio fiscale per la società, dal momento che il capitale di debito è remunerato con interessi deducibili dal reddito d’impresa (nei limiti previsti dall’art. 96 TUIR), mentre il capitale di rischio è remunerato con dividendi indeducibili dal reddito d’impresa.
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