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Martedì, 16 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Estensione del giudicato penale senza preclusioni processuali

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 16 giugno 2026

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Ai sensi dell’art. 21-bis del DLgs. 74/2000, “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.

Limitatamente all’assoluzione perché il fatto non sussiste, l’effetto del giudicato opera “anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati” (art. 21-bis comma 3 del DLgs. 74/2000).

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 aprile 2026 n. 50, ha sancito che la norma è costituzionalmente legittima e che l’assoluzione, ferma la identità dei soggetti e dei fatti materiali, si estende in ambito tributario salvo sia dovuta all’inutilizzabilità di elementi probatori derivanti dall’inosservanza della legge processual-penalistica.
Deve inoltre trattarsi di sentenza emessa a seguito di dibattimento, non avendo rilievo le sentenze di non luogo a procedere del GUP o i decreti di archiviazione del GIP (Cass. 6 settembre 2024 n. 23991, Cass. 16 gennaio 2025 n. 1144).

Premesso ciò, non solo il giudicato penale assolutorio può fare stato nel processo tributario ma esso, per espressa disposizione di legge, può essere fatto valere in ogni stato e grado del processo.
La legge prevede un limite solo per il processo in Corte di Cassazione, stabilendo che “la sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio” (art. 21-bis comma 2 del DLgs. 74/2000; questo termine è da intendersi perentorio, Cass. 27 luglio 2025 n. 21595).

A prescindere da quando il giudicato penale assolutorio si è formato, tale giudicato può essere fatto valere in sede tributaria nel ricorso, nelle memorie, oralmente in udienza o in appello così come nel giudizio di rinvio (in quest’ultimo caso, si dovrebbe trattare di giudicato penale formatosi dopo il termine ultimo in cui sarebbe stato possibile eccepirlo dinanzi alla Corte di Cassazione).

Non è necessario che il giudicato penale, salvo il limite temporale introdotto per il giudizio di Cassazione, sia eccepito nella prima difesa utile rientrando ciò nella strategia del difensore.
Certo, per prudenza il difensore ben può valutare di farlo valere immediatamente onde scongiurare eccezioni processuali della controparte, comunque infondate.

Non sono previste formalità particolari, dunque non serve utilizzare la procedura inerente all’integrazione dei motivi di cui all’art. 24 del DLgs. 546/92 (contemplata, tra l’altro, per il diverso caso in cui la controparte depositi documenti non conosciuti).

Termini perentori per la produzione in Cassazione

La valenza del giudicato penale assolutorio deve essere accertata dalla Corte tributaria, pertanto se il difensore dichiara, ad esempio in udienza, che è sopravvenuto un giudicato penale la Corte potrebbe rinviare l’udienza al fine di instaurare sul punto un adeguato contraddittorio processuale. L’estensione del giudicato, anche alla luce della sentenza n. 50/2026 della Corte Costituzionale, non è automatica dovendosi appurare che si tratti degli stessi fatti materiali e che l’assoluzione non sia dovuta a questioni solo penalistiche: esempi classici possono essere il mancato superamento della soglia di punibilità o il difetto di dolo specifico, fattispecie entrambe irrilevanti sul versante tributario.

Spetta naturalmente al contribuente dimostrare che la sentenza penale assolutoria è definitiva e che può valere nel processo tributario, riguardando gli stessi soggetti e gli stessi fatti materiali.

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