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IMPRESA

Confisca del profitto per un contratto di smaltimento illecito dei rifiuti

La causa illecita del contratto esclude che i costi sostenuti possano essere sottratti alla confisca

/ Maria Francesca ARTUSI

Martedì, 16 giugno 2026

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I costi sostenuti per l’illecito smaltimento dei rifiuti non possono essere scomputati dal profitto illecito.
La sentenza n. 22015, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, è intervenuta in tema di confisca per equivalente in un caso in cui era contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) nei confronti dell’amministratore di fatto e di diritto di una serie di società che collaboravano con una srl nella fase di distribuzione, trasporto e spandimento su terreni agricoli di ingenti quantitativi di rifiuti, qualificati come “fanghi di defecazione”.
Per tali attività erano state emesse fatture per più di 800.000 euro e il decreto di sequestro aveva precisato che il profitto generato dal reato non era dato dalla sottrazione tra ricavo e costo, dovendo considerarsi profitto l’intero ricavo illecito.

La Cassazione appare concordare con tale impostazione: i contratti intercorsi tra le società dell’indagato e la società produttrice dei rifiuti risultavano nulli, avendo una causa illecita, così da non potersi applicare in questa ipotesi i principi sul tema di reati-contratti e reati-in contratto enunciati a partire dalle Sezioni Unite n. 26654/2008. È di agevole intuizione, infatti, la diversità strutturale tra l’impresa criminale – la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine – e quella che opera lecitamente, pur potendo avvenire la commissione di un reato. Dunque deve considerarsi che un comportamento sanzionato penalmente, dal quale derivi l’instaurazione di un rapporto contrattuale, può avere riflessi diversi sul medesimo.

Più nel dettaglio, se la legge qualifica come reato unicamente la stipula di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione, è evidente che si determina una immedesimazione del reato col negozio giuridico (c.d. “reato contratto”) e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceità, con l’effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta della medesima ed è, pertanto, assoggettabile a confisca.

Se invece il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va a incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale (c.d. “reato in contratto”), è possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché assolutamente lecito e valido tra le parti è il contratto (eventualmente solo annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente.
Come detto, nel caso in commento, la causa stessa del contratto, individuata nello smaltimento illecito dei rifiuti, esclude che i costi sostenuti possano essere sottratti alla confisca.

Con concorso di persone, va esclusa ogni forma di solidarietà passiva

Diverso è il tema della suddivisione del profitto confiscabile tra i vari concorrenti del reato. Qui nel reato è coinvolta tutta la filiera, pertanto – secondo i giudici di legittimità – va presa in considerazione la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783/2025, ove è stato precisato che, in caso di concorso di persone nel reato, va esclusa ogni forma di solidarietà passiva: la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.

Dunque, il sequestro a fini di confisca: può essere disposto nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, secondo quanto risulta dagli elementi acquisiti; solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, può essere ripartito in parti uguali costituenti frazioni del valore complessivo del profitto da sottoporre ad ablazione; in ogni caso, deve escludersi ogni forma di solidarietà passiva, e, quindi, la possibilità di disporre il sequestro preventivo a fini di confisca a carico di ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, fermo restando il divieto di duplicazioni o eccedenze di ablazioni rispetto all’ammontare complessivo di quest’ultimo (così Cass. n. 34167/2025).

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