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Sequestro preventivo delle azioni del gruppo con effetti sulla liquidazione IVA consolidata

/ REDAZIONE

Martedì, 16 giugno 2026

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Con la sentenza n. 19886 del 15 giugno, la Corte di Cassazione ha affermato fra l’altro che, ai fini della liquidazione IVA di gruppo, il requisito del controllo di una società controllante in capo a una controllata deve considerarsi venuto meno ove sia stato disposto il sequestro preventivo delle azioni del gruppo, con conseguente inapplicabilità del regime.

Si ricorda che, ai fini della liquidazione consolidata di cui all’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, si considerano controllate le società le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi, senza che abbiano rilievo, per il calcolo della suddetta percentuale, le azioni prive del diritto di voto (art. 2 del DM 13 dicembre 1979).
Secondo la Corte, dunque, al di là della titolarità delle azioni o quote, ciò che risulta determinante ai fini del controllo è il possesso di partecipazioni munite del diritto di voto.

Ora, il sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., pur non incidendo sulla titolarità formale delle partecipazioni, determina un sostanziale spossessamento delle azioni, in quanto i soci sono privati dei diritti relativi alle quote, e la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto spettano al custode designato in sede penale.
Ne deriva che le partecipazioni sottoposte a sequestro non possono essere conteggiate ai fini del controllo richiesto per l’IVA di gruppo.

Sotto altro profilo, inoltre, la Corte afferma che, ove l’Amministrazione finanziaria disconosca le compensazioni IVA infragruppo per carenza del requisito del controllo (nel caso specifico, in conseguenza del sequestro preventivo delle azioni), è legittimo l’utilizzo della procedura di liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del DPR 633/72 se la cartella di pagamento è preceduta dalla comunicazione di irregolarità, potendo il contribuente presentare osservazioni e chiedere chiarimenti.

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