Adeguamenti per le pensioni di vecchiaia, anticipata e anticipata per i «precoci»
L’INPS fornisce indicazioni applicative in merito agli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2026
Con la circ. n. 28/2026, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni di carattere operativo in merito ad alcune disposizioni previste dalla legge di bilancio 2026, con cui sono stati adeguati agli incrementi della speranza di vita i requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028. Inoltre, con l’occasione sono state illustrate le fattispecie escluse da tali adeguamenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 185 della L. 199/2025, l’incremento pari a 3 mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in precedenza dal DM 19 dicembre 2025 si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e nella misura intera di 3 mesi per l’anno 2028.
Ciò premesso, nella circolare in commento si precisa che i predetti incrementi trovano applicazione con riferimento alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, in quest’ultimo caso limitatamente ad alcune categorie di lavoratori (sono infatti esclusi gli addetti a lavorazioni particolarmente gravose e usuranti).
Pertanto, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (art. 24 commi 6 e 7 del DL 201/2011) per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata ex L. 335/95, sarà pari a 67 anni e un mese per tutto il 2027, mentre per il 2028 occorreranno 67 anni e 3 mesi. Per i periodi successivi, quest’ultimo requisito dovrà essere nuovamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 comma 12-bis del DL 78/2010.
Invece, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico previsto dall’art. 24 comma 7 del DL 201/2011, che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni, è pari a 71 anni e un mese per il 2027 e 71 anni e 3 mesi per il 2028. Anche in questo caso, per i successivi periodi occorrerà tenere conto di eventuali adeguamenti alla speranza di vita.
Per quanto concerne invece i requisiti contributivi per la pensione anticipata (art. 24 commi 10 e 11 del DL 201/2011), sono previsti:
- per il 2027, 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne;
- per il 2028, 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e un mese per le donne.
Dal 2029 questi ultimi requisiti dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafici e contributivi di cui all’art. 24 comma 11 del DL 201/2011 per il conseguimento della pensione anticipata, sono invece i seguenti:
- per il 2027, 64 anni e un mese di età con 20 anni e un mese di contribuzione;
- per il 2028, 64 anni e 3 mesi di età con 20 anni e 3 mesi di contribuzione.
Anche per questi ultimi requisiti scatterà successivamente l’adeguamento alla speranza di vita.
L’analisi dell’INPS si sposta poi sul pensionamento anticipato riservato ai lavoratori c.d. “precoci”, intendendo per tali i lavoratori appartenenti a determinate categorie (disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi al 74%, addetti a lavorazioni gravose o usuranti) con almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata prima del compimento del 19° anno di età e il possesso di almeno un contributo, presso una delle gestioni dell’INPS, alla data del 31 dicembre 1995.
Per questi lavoratori, precisa l’INPS, l’accesso al pensionamento anticipato è ora previsto a fronte di 41 anni e un mese di contributi relativamente all’anno 2027, nonché 41 e 3 mesi per il 2028, con adeguamento alla speranza di vita per gli anni successivi.
Tuttavia, tale adeguamento non trova applicazione per i lavoratori “precoci” che hanno svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività gravose ovvero sono stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Per questi lavoratori, il requisito contributivo rimane pertanto fermo a 41 anni anche per il biennio 2027/2028.
In generale, sono esclusi dall’adeguamento anche altre categorie di lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti, come ad esempio quelle individuate dal DLgs. 67/2011 (lavoratori impegnati in mansioni usuranti o addetti alla c.d. “linea catena”, determinate categorie di lavoratori notturni a turni, ecc.).
Infine, si ricorda che l’art. 1 comma 180 della L. 199/2025 ha aggiornato l’età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, prevedendo l’incremento di un mese per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
In merito a tale disciplina, l’INPS si riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione di un apposito DPCM con cui saranno individuate le specifiche professionalità per le quali l’incremento dei requisiti pensionistici non sarà totalmente applicabile oppure lo sarà parzialmente.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941