ACCEDI
Lunedì, 2 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

CONTABILITÀ

Con la regola del pareggio di bilancio, «vincolo triennale» per la Serie A

Il periodo di rilevazione, a regime, comprende tre esercizi; il mancato rispetto della regola comporta il blocco del calciomercato

/ Fabrizio BAVA

Lunedì, 2 febbraio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La principale novità introdotta per i club di Serie A è la regola del pareggio di bilancio, che affianca (e in parte supera, per logica) i tradizionali indicatori di controllo: l’attenzione non è più solo sulla sostenibilità “annuale”, ma sul risultato complessivo di un intero periodo di rilevazione.
Il meccanismo è semplice nella struttura, ma tecnico nelle implicazioni: a regime, la società deve chiudere il periodo di rilevazione con un risultato complessivo non peggiore di -5 milioni di euro.

Il periodo di rilevazione, a regime, comprende tre esercizi: l’ultimo esercizio rispetto al momento del controllo (esercizio T), il penultimo (T-1) e il terzultimo (T-2).
In sede di prima applicazione, nella stagione sportiva 2027/2028, è prevista una disciplina transitoria che consente di limitare il periodo di rilevazione a due esercizi (T e T-1), riducendo il “cuscinetto” temporale e rendendo più sensibili le società alle performance economiche dei singoli esercizi.

Il pareggio di bilancio è definito come la somma dei risultati di bilancio dei singoli esercizi del periodo di rilevazione, dove ciascun risultato è dato dalla differenza tra ricavi rilevanti e costi rilevanti, determinati e riconciliati sulla base dei bilanci d’esercizio, secondo le voci individuate dal piano dei conti FIGC.

I ricavi rilevanti includono, oltre alle componenti tipiche (vendite e prestazioni, sponsorizzazioni, proventi pubblicitari e commerciali, diritti audiovisivi), anche le componenti legate al calciomercato (cessioni temporanee, plusvalenze e altri proventi da trasferimento), nonché i proventi finanziari e gli utili o perdite su cambi. I costi rilevanti comprendono i costi operativi, il costo del personale, le componenti tipiche del player trading (ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, costi per acquisizioni temporanee, minusvalenze e altri oneri da trasferimento) e gli oneri finanziari.

La deviazione accettabile è fissata a 5 milioni di euro, che rappresentano il deficit massimo “libero”. Se il risultato complessivo del periodo di rilevazione è pari o inferiore a tale soglia, la società rispetta la regola del pareggio di bilancio.

Il deficit complessivo può tuttavia arrivare fino a un massimo di 60 milioni di euro, a condizione che la parte eccedente la deviazione accettabile di 5 milioni (e quindi fino a un massimo di 55 milioni) sia interamente coperta dal patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio T, incrementato – ove presenti – dai finanziamenti soci postergati e infruttiferi già risultanti nel medesimo bilancio. La soglia dei -60 milioni rappresenta in ogni caso un tetto assoluto: il patrimonio netto può essere utilizzato esclusivamente per coprire la differenza tra il deficit massimo consentito (60 milioni) e la deviazione accettabile (5 milioni).

Se il deficit complessivo supera i 60 milioni di euro, il requisito della regola del pareggio di bilancio non è rispettato.
L’eventuale eccedenza oltre tale soglia non può essere sanata mediante patrimonio netto, fermo restando quanto previsto dalla disciplina sugli investimenti virtuosi a lungo termine.
La normativa riconosce infatti alcune categorie di investimenti virtuosi a lungo termine – tra cui gli investimenti in impiantistica sportiva, gli oneri finanziari direttamente attribuibili alla costruzione o ristrutturazione di impianti, i costi per il settore giovanile, lo sviluppo sociale e il calcio femminile – che sono considerati costi rilevanti ai fini del calcolo del pareggio di bilancio. Tali costi possono concorrere a migliorare il risultato complessivo del periodo di rilevazione solo a condizione che siano coperti dal residuo patrimonio netto dell’esercizio T non già utilizzato per la copertura della deviazione accettabile.

Il mancato rispetto della regola del pareggio di bilancio comporta l’applicazione di una sanzione sportivo-finanziaria immediata, consistente nel blocco del mercato, ossia nell’impossibilità di tesserare nuovi calciatori nelle sessioni successive. Il regime sanzionatorio varia a seconda che l’irregolarità riguardi un deficit superiore a 5 milioni ma non eccedente i 60 milioni, oppure un deficit superiore alla soglia massima consentita, e tiene conto della possibilità di dimostrare, sessione per sessione, la copertura degli impegni tramite saldo positivo delle operazioni di mercato e riduzioni del costo contrattuale.

Il provvedimento può essere revocato qualora la società copra l’importo contestato mediante apporti dei soci a titolo di capitale di rischio o tramite finanziamenti postergati e infruttiferi. Tali apporti devono essere effettuati e/o contabilizzati successivamente alla chiusura del bilancio dell’esercizio T, sono utilizzabili una sola volta e vengono esclusi dal patrimonio netto rilevante ai fini del periodo di rilevazione successivo.

TORNA SU