Al via le domande per il bonus mamme
La lavoratrice deve avere almeno due figli ed essere titolare di reddito da lavoro, autonomo e dipendente, non superiore a 40.000 euro nel 2025
Le lavoratrici dipendenti e autonome, con almeno due figli, possono presentare le domande di accesso al c.d. bonus mamme introdotto dall’art. 6 de DL 95/2025.
Lo ha reso noto l’INPS con la circolare n. 139 di ieri, 28 ottobre 2025, con la quale l’Istituto illustra la disciplina e fornisce indicazioni operative per la presentazione delle istanze.
L’art. 6 del DL 95/2025 ha previsto il rinvio dal 2025 al 2026 della decontribuzione parziale introdotta dalla L. 207/2024 e, in attesa che venga data applicazione a tale agevolazione, il riconoscimento di un contributo erogato dall’INPS nel mese di dicembre 2025. Sul punto, si ricorda che il Ddl. di bilancio 2026 ripropone anche per il 2026 il bonus mamme (con importo maggiorato) e rinvia al 2027 l’attuazione della decontribuzione parziale (si veda “Bonus mamme con importo più alto il prossimo anno” del 21 ottobre 2025).
Tornando alla circolare in commento, possono accedere al bonus mamme le lavoratrici:
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Rientrano nel bonus anche i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione nonché, come già evidenziato su Eutekne.info, le lavoratrici intermittenti (si veda “Le lavoratrici intermittenti dovrebbero poter accedere al bonus mamme” del 13 agosto 2025);
- autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 e la Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95.
Circa l’ambito applicativo, l’INPS chiarisce che il bonus mamme spetta:
- nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione;
- per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025 per le lavoratrici autonome;
- per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025 per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata.
Dal bonus sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Le lavoratrici devono rispettare anche il requisito relativo al numero dei figli (sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo, ma sono esclusi i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale); in particolare le lavoratrici devono essere madri di:
- due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;
- o di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2025.
Se la lavoratrice possiede tale requisito lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio o del 18° anno di età del figlio più piccolo (in caso di più di due figli).
Se il requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2025, il bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. Non produce alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.
Caso particolare riguarda le lavoratrici madri con tre o più figli per le quali il bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (potendo fruire dell’esonero totale della quota IVS ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023). In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
Per accedere al bonus è inoltre necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.
Il beneficio è pari a 40 euro mensili (non imponibili ai fini fiscali e contributivi); le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre sono corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
Pertanto, il bonus mamme sarà erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.
La domanda deve essere presentata tramite il sito istituzionale www.inps.it, ovvero tramite Contact Center Multicanale o Istituti di patronato.
Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (avvenuta ieri, 28 ottobre 2025), ovvero entro il 31 gennaio 2026 per le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano dopo il 28 ottobre 2025.
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