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FISCO

Opzione per il consolidato fiscale nazionale entro il 31 ottobre

Tassazione di gruppo per il triennio 2025-2027 con la compilazione del quadro OP del modello REDDITI 2025 SC da parte della consolidante

/ Salvatore SANNA

Mercoledì, 29 ottobre 2025

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Il 31 ottobre 2025 scade il termine ordinario per la presentazione del modello REDDITI 2025 SC da parte dei soggetti c.d. “solari” e questo adempimento risulta collegato con l’opzione per il regime del consolidato nazionale ex art. 117 e ss. del TUIR.
Infatti, l’opzione per la tassazione di gruppo deve essere comunicata attraverso la compilazione del quadro OP del modello REDDITI presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (art. 119 comma 1 lett. d) del TUIR). Quindi, l’esercizio dell’opzione all’interno del modello REDDITI 2025 vale per il triennio 2025-2027.
Resta fermo che vi è l’impossibilità di revocare il regime per tre annualità.

Inoltre, si ricorda che la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve “finestra temporale”, l’infedeltà dichiarativa.

Muovendo da questo presupposto, l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2025, potrà essere considerata confermata anche per la società consolidata che risulta inserita nella dichiarazione integrativa nei 90 giorni, in quanto la medesima “si sostituisce a quella originaria” (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15 novembre 2019 n. 488 e circ. Assonime 13 dicembre 2019 n. 27).

L’opzione per il consolidato fiscale nazionale, al termine di ciascun triennio:
- è tacitamente rinnovata per un altro triennio;
- salvo che non si eserciti la revoca dell’opzione.
Il rinnovo automatico dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale è previsto anche in caso di opzione esercitata tra società c.d. “sorelle”.

Allo scadere del termine di durata dell’opzione per la tassazione di gruppo sarà possibile beneficiare del rinnovo automatico del regime, senza che vi sia la necessità di inviare una comunicazione specifica.
Ad esempio, l’opzione per il consolidato nazionale in essere nel triennio 2022-2024 si rinnoverà tacitamente per il periodo 2025-2027, salvo che nel modello REDDITI 2025 non venga indicata la revoca.

Un aspetto interessante è rappresentato dal fatto che talvolta l’esercizio dell’opzione comporta l’interruzione di consolidati preesistenti.
In merito, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 596/2022 ha analizzato gli effetti dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale “orizzontale” da parte di società già coinvolte in preesistenti consolidati verticali, seguendo i chiarimenti della circ. n. 40/2016.

Il comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR consente alle “sorelle” di consolidare le proprie basi imponibili, qualora dette sorelle abbiano una “controllante europea” (società residente in Stati Ue e See con effettivo scambio di informazioni).
La designazione di una delle sorelle da parte della società controllante europea ha avvio con l’identificazione di quest’ultima nel territorio dello Stato mediante attribuzione del codice fiscale.

Per designare la propria controllata, la controllante Ue:
- presenta per via telematica il modello di designazione ex provv. 6 novembre 2015, che contiene i dati identificativi della controllante designante e della controllata designata;
- dà notizia alla controllata designata dell’avvenuta presentazione del modello che, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dalla controllante non residente, deve essere conservato a cura della controllata designata.
La controllante non residente può designare una sola controllata.

Per i consolidati fiscali “verticali” si osserva che, nell’ipotesi in cui la consolidante di una fiscal unit preesistente divenga controllata designata, il consolidato fiscale preesistente si interrompe.
Tuttavia, qualora tutti i soggetti del precedente perimetro di consolidamento esprimano l’opzione con la controllata designata:
- non si verificano gli effetti previsti dall’art. 124 commi 1, 2 e 3 del TUIR, relativi al recapture dei disallineamenti relativi ai beni trasferiti in neutralità fiscale, all’integrazione degli acconti e all’attribuzione alle altre società del gruppo dei versamenti già effettuati;
- le perdite fiscali si considerano perdite “ante consolidatoex art. 118 comma 2 del TUIR e quindi utilizzabili solo dalle società cui si riferiscono.

La medesima impostazione si applica qualora la consolidante di una fiscal unit preesistente opti per il consolidato ai sensi del comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR, in qualità di consolidata congiuntamente con una diversa controllata designata.
Le eccedenze di imposta riportate a nuovo nell’ambito dei predetti consolidati “verticali” permangono nella esclusiva disponibilità delle (future ex) società consolidanti ex art. 124 comma 4 del TUIR.

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