Carried interest agevolati per i manager partecipano totalmente al rischio di investimento
I carried interest (ossia, proventi da diritti patrimoniali afforzati) attribuiti ai manager sono considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se (art. 60 del DL 50/2017):
- l’impegno di investimento è pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo;
- il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
- le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti per un periodo minimo.
Dal punto di vista fiscale, l’art. 60 del DL 50/2017 convertito stabilisce che, al verificarsi di tali condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.
Con la risposta n. 313, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria dei carried interest percepiti dai manager nonostante non venga rispettato l’impegno di investimento pari ad almeno l’1%.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria valorizza la presenza contemporanea di elementi quali l’adeguata remunerazione spettante per l’attività lavorativa svolta, l’esposizione ad un reale rischio di perdita del capitale investito, l’assenza di clausole esplicite che ricolleghino l’extra rendimento allo svolgimento dell’attività lavorativa per un determinato periodo di tempo, nonché l’ulteriore esposizione dei manager in altri investimenti finanziari nei Fondi gestiti dalla SGR.
Tali elementi vengono considerati fattori positivi ai fini della qualificazione dei redditi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi quali redditi di natura finanziaria.
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