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FISCO

Trattamento convenzionale delle pensioni pubbliche e private non discriminatorio

La risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04807 è conforme ai principi della giurisprudenza

/ Luisa CORSO e Gianluca ODETTO

Giovedì, 18 dicembre 2025

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La risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04807 ha affrontato la questione relativa al diverso trattamento fiscale dei pensionati residenti all’estero in ragione della natura, pubblica o privata, della pensione percepita.

Si ricorda, infatti, che, se la Convenzione che lega l’Italia all’altro Stato è conforme al modello OCSE, per le pensioni private si ha tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Diversamente, per le pensioni pubbliche, se la Convenzione che lega l’Italia all’altro Stato è conforme al modello OCSE, si ha, in linea di principio, tassazione esclusiva nello Stato pagatore (art. 19).

Tali principi sono presenti nella Convenzione con la Germania, da cui prende le mosse l’interrogazione n. 5-04807 al fine di evidenziare come l’illustrato trattamento convenzionale determini una disparità di trattamento tra contribuenti che risiedono all’estero e che hanno svolto carriere lavorative diverse.
Il tema, per inciso, presenta una casistica particolarmente articolata, posto che nel campo delle pensioni pubbliche torna in gioco, al fine della valutazione della territorialità, anche la cittadinanza (o la doppia cittadinanza) del beneficiario, fattore codificato nel modello OCSE ma diversamente regolato nei diversi Trattati sottoscritti dall’Italia.

La questione oggetto dell’interrogazione parlamentare non è nuova, essendo già stata oggetto di analisi da parte della giurisprudenza unionale e di legittimità.
Per quanto riguarda la prima, si fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Ue 30 aprile 2020, cause riunite C-168/19 e C-169/19, secondo la quale non costituisce una discriminazione fondata sulla nazionalità vietata dal diritto comunitario il diverso regime fiscale delle pensioni pubbliche e delle pensioni private previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni conformi al modello OCSE.

Nel caso specifico è stata disattesa la censura proposta dalla parte istante (un pensionato pubblico italiano trasferitosi in Portogallo), secondo la quale i criteri di territorialità delle pensioni pubbliche (tassazione nel solo Stato che eroga il trattamento pensionistico, ovvero in Italia) violerebbero il dettato comunitario, in quanto:
- se il ricorrente fosse stato un ex lavoratore privato, la tassazione della pensione sarebbe avvenuta (esclusivamente) in Portogallo (Stato di residenza del percipiente);
- se la persona avesse acquisito, oltre alla residenza, anche la cittadinanza portoghese, analogamente il reddito sarebbe stato tassato solo in Portogallo, pur se il percipiente è un ex lavoratore del pubblico impiego.
Ad avviso della Corte di Giustizia, la distinzione rientra invece nella libertà degli Stati di fissare le regole di ripartizione del potere impositivo e deve, quindi, ritenersi lecita.

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23 febbraio 2023 n. 3343, la quale ha ammesso la legittimità dell’istanza di rimborso presentata in Italia da una persona, residente in Portogallo, in relazione alle ritenute IRPEF operate su una prestazione erogata dall’INPS; pur se ciò non è specificato nel testo dell’ordinanza, il caso dovrebbe avere a oggetto un trattamento pensionistico privato, come tale inquadrabile nell’ambito applicativo dell’art. 18 della Convenzione Italia-Portogallo, il quale dispone, quale regola generale, la tassazione esclusiva dei redditi da pensioni private corrisposti a fronte della prestazione di un’attività di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario.

Conformandosi alla giurisprudenza sopra richiamata, in risposta all’interrogazione n. 5-04807, è stato precisato che non sembrano sussistere ragioni di carattere tecnico a sostegno della necessità di modificare i criteri di ripartizione pattizia della potestà impositiva con riguardo alle pensioni percepite dai lavoratori pubblici.
Viene altresì chiarito che le pensioni corrisposte agli ex dipendenti pubblici sono, ai fini fiscali, assimilate ai salari o agli stipendi percepiti dagli stessi lavoratori durante il periodo di servizio attivo.

Da ultimo si evidenza che, dal punto di vista convenzionale, non hanno invece natura di pensioni, ma di “altri redditi” (art. 21), in genere tassati solo nello Stato di residenza del percipiente, le pensioni percepite a fronte della cessazione di attività di lavoro autonomo o di impresa (a tale casistica la prassi nazionale ha parificato quella, sempre più frequente, delle prestazioni pensionistiche non ricollegabili ad un’attività lavorativa). Pur se la questione non è stata affrontata dalla risposta, in relazione a tali emolumenti le regole di territorialità sono autonome e non sovrapponibili a quelle delle pensioni.

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