Esonero contributivo per trasformare i contratti da full a part time
Incentivo ad applicare la priorità riconosciuta ai lavoratori con almeno tre figli conviventi e fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo
Dal testo del Ddl. di bilancio 2026 emerge la previsione di un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro in caso di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o di rimodulazione della percentuale di lavoro in relazione a determinate categorie di dipendenti.
In particolare, la disposizione prevede che, fermo restando quanto disposto dal Capo II del DLgs. 81/2015 in materia di lavoro part time e di lavoro intermittente, a decorrere dal 1° gennaio 2026 si riconosca alla lavoratrice o al lavoratore, a certe condizioni, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.
A tal fine si richiede che la lavoratrice o il lavoratore abbiano almeno tre figli conviventi, con riconoscimento della priorità fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, oppure senza limiti di età nel caso di figli disabili.
La finalità della previsione è infatti quella di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata dei lavoratori.
Per incentivarne l’applicazione, ai datori di lavoro privati che consentano ai predetti lavoratori dipendenti tale trasformazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Si stabilisce che entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio verranno adottate le disposizioni attuative con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Sono esclusi dall’esonero in esame i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato; lo stesso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è tuttavia compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
L’indicato criterio di priorità si aggiunge a quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, gli altri casi di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale previsti dall’art. 8 del DLgs. 81/2015 sono i seguenti:
- il caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, la parte di un’unione civile (art. 1 comma 20 della L. 76/2016) o il convivente di fatto (ai sensi dell’art. 1 comma 36 della L. 76/2016), i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice (comma 4);
- il caso di assistenza prestata dal lavoratore o dalla lavoratrice in favore di una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (comma 4);
- il caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92 (comma 5).
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