Sostitutiva mutui alla prova dell’interpretazione del contratto
Con l’ordinanza n. 32347/2025, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: ai fini dell’imposta di registro, l’art. 20 del DPR 131/86 “deve essere interpretato nel senso che, laddove il collegamento negoziale integri – piuttosto che la rilevanza ab estrinseco di disposizioni negoziali riconducibili, in quanto tali, ad autonomi atti presentati per la registrazione e, quindi, a diverse tipizzazioni di tariffa – il complessivo assetto dell’unico atto (del gestum, per l’appunto) sottoposto a registrazione, i conseguenti effetti giuridici dell’atto non possono che essere ricercati, ed individuati, nel concorso delle disposizioni negoziali che lo connotano in quanto (tutte) collegate nella loro definizione”.
Il caso di specie riguardava l’applicazione dell’imposta sostitutiva mutui (art. 15-20 del DPR 601/73) a un contratto di apertura credito collegato ad un contratto di conto corrente.
Si ricorda che l’applicabilità dell’imposta sostitutiva mutui è ammessa solo per i contratti di finanziamento a medio e lungo termine, per tali intendendosi quelli di durata superiore a 18 mesi, sicché l’accesso a imposta sostitutiva è impedito dalla previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola che consenta all’istituto di credito di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza, privando il credito della sua natura temporale “medio lunga”. Invece - ricorda la Corte – l’agevolazione “non è intaccata dalla pattuizione di una clausola risolutiva o di recesso a favore dell’Istituto erogante, – ricollegata alla sussistenza di gravi inadempimenti e, comunque, di una giusta causa impeditiva del normale svolgimento del rapporto secondo la natura e gli scopi suoi propri [...]”.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva correttamente interpretato il regolamento contrattuale, desumendolo anche dal contratto di conto corrente collegato, tramite rinvii e integrazione delle pattuizioni, tali per cui aveva escluso la presenza del recesso ad nutum e ammesso, conseguentemente, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva.
L’Agenzia delle Entrate, ricorrente, invece, non aveva addotto motivazioni tali da ritenere superata questa interpretazione. Inoltre, l’operazione interpretativa effettuata dal giudice di merito non era impedita dall’art. 20 del DPR 131/86, in quanto tale norma non impedisce di considerare il contratto collegato, cui il contratto oggetto di registrazione rinvii, per desumerne il regolamento contrattuale dell’atto portato alla registrazione.
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