Rinnovo tacito della locazione non abitativa per la durata prevista dalla legge
Ai sensi dell’art. 28 della L. 392/78, il contratto si rinnova tacitamente «di sei anni in sei anni» o «di nove anni in nove anni»
Per le locazioni di immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione, la durata è:
- pari a 6 anni con rinnovo automatico di altri 6, salvo disdetta, quando gli immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941