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FISCO

Ultime verifiche per le società non operative

Dal 2024, per il test del quadro RS, operano i nuovi coefficienti dimezzati

/ Luisa CORSO

Mercoledì, 29 ottobre 2025

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Con riferimento al periodo di imposta 2024 “solare” le società sono tenute a effettuare il test di operatività previsto dalla disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della L. 724/94 applicando i nuovi coefficienti, dimezzati rispetto agli scorsi anni, previsti dall’art. 20 del DLgs. 192/2024 e recepiti nell’ambito dell’apposito prospetto del quadro RS dei modelli REDDITI SC e SP 2025.

Per quanto riguarda i beni cui applicare i coefficienti di legge per il calcolo dei ricavi presunti e del reddito minimo occorre assumere il valore delle partecipazioni, dei titoli e dei crediti finanziari, nonché il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in leasing, il valore delle navi e delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Per ciò che concerne la prima categoria di beni, va evidenziato che generano ricavi presunti nella misura dell’1% i titoli e le partecipazioni di cui all’art. 85 comma 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, nonché le quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR e i crediti.
Si tratta in particolare di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, strumenti finanziari similari alle azioni, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dai precedenti, di quote di partecipazione in società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, nonché dei crediti di natura finanziaria.

Al valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari è applicata la percentuale dello 0,75% per il calcolo del reddito minimo presunto.
Questi beni rilevano ai fini della disciplina delle società non operative sia che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sia che siano iscritti nell’attivo circolante (circ. Agenzia delle Entrate 4 maggio 2007 n. 25, § 3.2.1).
Le società in contabilità semplificata non tengono conto, nel calcolo dei ricavi minimi, del valore dei crediti finanziari, in quanto essi non trovano alcuna rappresentazione contabile (circ. n. 25/2007, § 3.2.1).

La percentuale dell’1% deve essere applicata a tutte le partecipazioni, anche a quelle da cui possono derivare plusvalenze che rientrano nel regime della participation exemption di cui all’art. 87 del TUIR.

Sono, invece, escluse le azioni proprie, in quanto non idonee a generare proventi (circ. n. 25/2007, § 3.2.1).
Possono, inoltre, essere escluse, a norma dell’art. 1 lett. e) del provv. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008 n. 23681 (recante le cause di disapplicazione della disciplina), le partecipazioni in società operative (ovvero che superano il test di operatività) e di quelle in società escluse dalla disciplina delle società di comodo.

Per quanto riguarda i crediti rilevano, come detto, quelli di natura finanziaria, suscettibili di generare componenti positivi di reddito, restando esclusi quelli di natura commerciale, a eccezione del caso in cui, a causa di anomale previsioni contrattuali relative a scadenza e dilazione siano riconducibili a veri e propri negozi di finanziamento.
Non rientrano tra i crediti a cui applicare le percentuali di legge quelli derivanti da rimborsi di imposte, in quanto non derivanti da operazioni di finanziamento (circ. n. 25/2007, § 3.2.1).
Non sono inoltre compresi tra i beni cui si applicano i coefficienti i saldi attivi dei depositi bancari, poiché “costituiscono disponibilità liquide e, come tali, vanno indicate nell’attivo circolante al punto IV, 1” (C.M. 26 febbraio 1997 n. 48, § 2.1).

Da ultimo, in mancanza di indicazioni della prassi dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del test, rilevano altresì le quote di partecipazione in fondi comuni di investimento; ciò in ragione del relativo inquadramento fra i titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 comma 1 lett. e) del TUIR (cfr., tra gli altri, C.M. n. 165/98, § 2.2.3, C.M. n. 207/99, § 1.3, parere ABI 11 maggio 99 n. 476 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27 marzo 2018 n. 956-347/2018).

Per quanto concerne il coefficiente di legge da applicare, in base alla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2020 n. 636, le quote di fondi mobiliari chiusi devono essere ricondotte alla voce residuale “Altre immobilizzazioni” con conseguente applicazione della percentuale del 15%; avendo natura residuale tale voce attrae a sé tutti gli asset (anche finanziari) iscritti tra le immobilizzazioni non riconducibili alle altre categorie.

Non dovrebbe però trattarsi di un principio generale; nell’ipotesi di fondi mobiliari aperti, le cui quote, di regolare negoziazione sul mercato, possono facilmente essere assimilate sotto il profilo sostanziale ai titoli in serie e di massa, dovrebbe infatti essere applicabile, nel calcolo dei ricavi minimi presunti, il coefficiente dell’1%.

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