Prime indicazioni dell’INPS sulle nuove regole del TFR al Fondo di Tesoreria
Con la circ. 12/2026, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le prime indicazioni relative alle novità introdotte dall’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), in materia di trattamento di fine rapporto (TFR) e obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.
L’Istituto ricorda che, integrando l’art. 1 comma 756 della L. 296/2006, la citata norma della legge di bilancio 2026 stabilisce che il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dimensionale di seguito dettagliato:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.
Tra le varie, l’INPS rende noto che i datori di lavoro interessati sono tenuti a richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, il codice di autorizzazione “1R”.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che i datori di lavoro già in possesso di tale codice di autorizzazione, non per effetto del requisito dimensionale ma in ragione della presenza di singoli lavoratori per i quali veniva effettuato il versamento al Fondo di Tesoreria, restano comunque tenuti a procedere alla verifica del requisito dimensionale.
Qualora tale requisito risulti soddisfatto, i medesimi datori di lavoro sono tenuti a effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria anche per la generalità dei lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli che risultino aderenti a forme pensionistiche complementari.
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