La domanda di certificazione prima dello schema d’atto salva il ricerca e sviluppo
Conta la data di presentazione della domanda
Nell’ambito della Videoconferenza svoltasi ieri, 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della certificazione delle attività di ricerca e sviluppo.
Le imprese che realizzano attività di ricerca e sviluppo possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili (art. 23 commi 2-8 del DL 73/2022, come modificato dall’art. 1 comma 272 della L. 197/2022, DPCM 15 settembre 2023 e DM 21 febbraio 2024). Tale possibilità è riconosciuta anche ex post con riguardo ai progetti di ricerca e sviluppo effettuati nel periodo 2015-2019 ai sensi dell’art. 3 del DL 145/2013.
La richiesta di certificazione deve essere presentata al Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023, certifica l’attività realizzata dall’impresa in base a un meccanismo di silenzio-assenso. In particolare, il MIMIT ha 90 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali, cui l’impresa deve rispondere entro 15 giorni; decorso tale termine, l’Amministrazione dispone di ulteriori 60 giorni per completare l’attività di controllo.
Decorsi tali termini la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione, nel senso che “gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli” (art. 23 comma 4 del DL 73/2022).
Ciò premesso, l’art. 23 del DL 73/2022, al secondo comma, precisa che la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta “non siano state già constatate con processo verbale di constatazione”.
Ci si è già chiesti quali effetti possa produrre, sulla vincolatività della certificazione, la notifica di uno schema d’atto ex art. 6-bis della L. 212/2000 in luogo di un PVC (si veda “Lo schema di atto può bloccare gli effetti della certificazione” del 3 ottobre 2025).
Il tema è rilevante, considerato che, negli ultimi anni, i controlli in materia di crediti ricerca e sviluppo sono stati spesso svolti “a tavolino” e spesso conclusi con la notifica di uno schema d’atto (sebbene non obbligatorio in presenza di contestazioni relative a crediti di imposta “inesistenti”).
Si era evidenziato che, in ragione della sostanziale equiparabilità fra PVC e schema d’atto (quantomeno nel senso che entrambi gli atti portano a conoscenza del contribuente una contestazione), anche la notifica di uno schema d’atto avrebbe potuto inibire gli effetti vincolanti della certificazione.
In questo solco si inserisce la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza di ieri.
In particolare, è stata richiesta all’Agenzia la sua opinione in merito agli effetti della certificazione nel caso in cui la richiesta di certificazione sia stata trasmessa al MIMIT prima della notifica dello schema d’atto ex art. 6-bis della L. 212/2000, con silenzio-assenso perfezionatosi dopo la notifica dello stesso.
L’Agenzia, richiamando l’art. 4 del DPCM 15 settembre 2023, ha affermato che “si ritiene che una certificazione del credito d’imposta per attività di R&S avviata prima della notifica dello schema d’atto ex articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 non preceduto da processo verbale di constatazione, e perfezionata per silenzio-assenso successivamente, possa esplicare effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2023”.
Pertanto, ciò che rileva è la data di presentazione dell’istanza di certificazione al MIMIT e non la data in cui si perfeziona, tramite silenzio-assenso.
In altri termini, l’Agenzia ha, da un lato, sostanzialmente confermato che lo schema d’atto ha gli stessi effetti inibitori del PVC, nel senso che, leggendo a contrariis la sua risposta, nel caso di richiesta di certificazione avviata “dopo” la notifica dello schema d’atto, nessun effetto vincolante per il Fisco sarebbe ipotizzabile, al pari di quanto previsto nel caso dei PVC.
D’altro canto, se gli effetti di PVC e schema d’atto sono sostanzialmente parificati, deve desumersi che anche una richiesta di certificazione avanzata prima della consegna del PVC possa avere effetti vincolanti nei confronti dell’Agenzia, ove la stessa si perfezioni per silenzio-assenso dopo la consegna del verbale conclusivo della verifica fiscale.
Lo stesso, poi, dovrebbe valere anche in caso di notifica di atto di recupero non anticipato da PVC né da schema d’atto; anche in questo caso, la domanda di certificazione presentata prima della notifica dell’atto impositivo dovrebbe “salvare” il contribuente.
In conclusione, dalla risposta dell’Agenzia si desume che la data rilevante è quella di presentazione della domanda di certificazione: se trasmessa prima della consegna di uno schema d’atto o di un PVC, essa è idonea a produrre effetti vincolanti nei confronti del Fisco, anche quando la certificazione si perfezioni, per silenzio-assenso, solo successivamente alla notifica dell’atto.
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