Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo nuova remissione alla Consulta
Difesa del contribuente sacrificata dall’esigenza di diminuire il contenzioso
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 5 del 4 febbraio 2026, è stata pubblicata l’ordinanza del 3 novembre 2025 del Giudice di pace di Milano, che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, in ordine all’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
Il giudice di merito ha rilevato che nonostante l’ampliamento delle casistiche che rendono possibile l’impugnazione della cartella di pagamento per il tramite dell’estratto di ruolo ex DLgs. 110/2024 (intervenuto sull’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73) per effetto del monito al legislatore promanante dalla Corte Costituzionale del 17 ottobre 2023 n. 190, l’accesso alla tutela giudiziale continua a essere fortemente compromesso.
Il giudice di pace ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in quanto il ricorrente aveva impugnato varie cartelle di pagamento non validamente notificate per il tramite del ruolo affinché potesse definire i propri debiti fiscali e accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 65-86 del DLgs. 14/2019).
Per poter fare ciò è necessario definire la situazione debitoria, diversamente, spiega il ricorrente, l’avvio della procedura per creare un preteso “interesse ad impugnare” il ruolo lo esporrebbe al diniego o revoca dell’omologazione, diniego o perdita dell’esdebitazione e persino responsabilità penale. Verrebbe, inoltre, inibita la riproposizione nei cinque anni successivi, con conseguente definitiva perdita della relativa chance.
Valutata siffatta circostanza, il giudice lombardo ha evidenziato varie ragioni di illegittimità costituzionale della norma tra cui la possibile violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. oltre che dell’art. 3 Cost.
Il giudice spiega che il divieto di impugnazione del ruolo determina una “disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno ricevuto la cartella mediante regolare notifica e quelli che, per effetto di errori imputabili all’Amministrazione, non l’hanno ricevuta”. Ciò in quanto i contribuenti che non hanno ricevuto la cartella non possono impugnare alcun atto, salvo che non ricadano in ipotesi tipizzate di cui al comma 4-bis dell’art. 12 del DPR 602/73, a causa di un evento a loro non imputabile.
Il contribuente, quindi, rimane soggetto all’avvio delle misure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo e ipoteca, pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi) oppure è impossibilitato a ottenere il DURC fiscale e il certificato di regolarità tributaria, ancora resta sottoposto a “segnalazioni all’anagrafe tributaria con conseguenti accertamenti, i trasferimenti di beni a terzi con il rischio dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del codice civile o, nei casi più gravi, di configurazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11, decreto legislativo n. 74/2000, l’opportunità di valutare l’acquisizione di beni a vario titolo, l’accettazione di eredità senza beneficio d’inventario, l’apertura di conti correnti o depositi, l’accumulo di liquidità o beni mobili di valore”.
Nell’ordinanza, poi, viene evidenziata una problematica fondamentale che è conseguita all’introduzione del divieto: sebbene sia possibile impugnare l’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo amministrativo o l’iscrizione di ipoteca, essi “concedono al contribuente un termine estremamente ristretto (5 giorni in caso di esecuzione forzata e 30 gg in caso di provvedimenti cautelari) per adempiere, decorso il quale l’Amministrazione è legittimata ad avviare immediatamente le procedure esecutive e di emettere il provvedimento cautelare”.
Insomma, la tutela giudiziale italiana non garantisce certamente in detti termini una risposta alle istanze del ricorrente su cui grava l’esecuzione forzata e il blocco delle attività, nonostante a monte l’invalidità delle notifiche sia spesso dipesa dalla P.A.
Peraltro, una ulteriore palese discriminazione deriva dal fatto che mentre qualsiasi altro titolo esecutivo fiscale non regolarmente notificato, quale l’avviso di accertamento o l’ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 può essere contestato dinanzi al giudice, il ruolo e la cartella di pagamento (che sono del pari esecutivi) irregolarmente notificati non sono impugnabili.
Il diritto alla difesa, spiega quindi l’ordinanza, viene sacrificato al fine di contenere l’aumento del contenzioso.
Viene paventata anche la violazione degli artt. 111 e 113 Cost., in quanto la norma impugnata ha “introdotto nell’ordinamento una utilità solo ed esclusivamente a favore della PA ed ha precluso il diritto di difesa del contribuente, restringendolo a soli casi tassativi, la maggior parte sempre ad esclusivo appannaggio della P.A”.
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