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IMPRESA

Va riconosciuto il «principio di affidamento» nelle organizzazioni complesse

Per Assonime la responsabilità penale dovrebbe essere attribuita a chi si trova concretamente nella posizione di prevenire o impedire l’illecito

/ Maria Francesca ARTUSI

Venerdì, 6 febbraio 2026

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La gestione del rischio e la conseguente responsabilità penale è un tema centrale nell’attività di impresa e assume un particolare ruolo nelle organizzazioni complesse. Per tale ragione, Assonime dedica il Caso n. 1/2026 a questi aspetti partendo da alcuni procedimenti giudiziari degli ultimi anni (Viareggio, Acqualonga, Pioltello) che hanno coinvolto dirigenti e amministratori apicali in imputazioni per reati colposi di eventi di straordinaria gravità.

Il focus è proprio sulla natura colposa degli illeciti a fronte dei quali ci si chiede fino a che punto i soggetti apicali possano essere chiamati a rispondere di fatti verificatisi in ambiti operativi lontani dalla loro sfera di intervento diretto. Ci si domanda poi se la colpa dell’amministratore delegato della capogruppo per carenze organizzative della società controllata possa essere assimilata a quella di chi, in quest’ultima, è direttamente addetto alla gestione e manutenzione operativa. Nei casi citati, infatti, la responsabilità penale ha riguardato soggetti “distanti” dall’evento lesivo e, talvolta, dalla possibilità concreta di prevenirlo o di intervenire efficacemente. Si è delineata quella che Assonime chiama “responsabilità da lontano”, che solleva interrogativi decisivi sul criterio dell’esigibilità del comportamento richiesto per fondare l’addebito colposo.

Sul tema si evidenzia innanzitutto come, dall’introduzione nel nostro ordinamento del DLgs. 231/2001, si sia affermata la centralità delle strutture organizzative non solo nella prevenzione dei rischi aziendali, ma anche nell’orientare le scelte gestionali in modo coerente col livello di rischio assunto. Contestualmente, sul piano civilistico, gli sviluppi degli ultimi due decenni sulle regole del diritto societario e sulle molteplici discipline settoriali in materia di prevenzione dei rischi hanno progressivamente imposto stringenti obblighi di procedimentalizzazione dell’attività d’impresa.

Questo, pero, dovrebbe portare ad affermare – ritengono gli autori del testo in commento citando anche la sentenza Thyssenkrupp n. 38343/2014 in materia di responsabilità “231” – che la responsabilità penale dovrebbe essere attribuita a chi si trova concretamente nella posizione di prevenire o impedire l’illecito, e non automaticamente a chi riveste una posizione apicale ma risulta, per effetto della procedimentalizzazione dell’attività d’impresa, distante dalla gestione diretta di quello specifico rischio e legittimato a fare affidamento sull’operato dei soggetti a ciò preposti (nello stesso senso si potrebbe citare anche l’ultima sentenza Impregilo n. 23401/2022).

Tale impostazione non viene seguita nei procedimenti sopra citati. Il disastro ferroviario di Viareggio (Cass. n. 32899/2021 e App. Firenze n. 2719/2022) in cui persero la vita ventinove persone, si è concluso con la condanna dei vertici societari di diverse società del gruppo, nonché dell’amministratore delegato della holding, per la disfunzione di uno specifico carro che transitava di notte su una specifica tratta, tra le innumerevoli in cui si articola il trasporto ferroviario (sul tema si era già espresso il Caso Assonime n. 4/2023). “Ne è derivato un ribaltamento radicale della logica del giudizio di responsabilità colposa, con l’effetto di concentrare l’imputazione penale su livelli apicali dell’organizzazione e di escluderla nei confronti di coloro che, per posizione e competenze, erano più prossimi alla gestione del rischio specifico”.

Allo stesso modo, la Cassazione n. 25729/2025 ha posto fine al procedimento penale relativo al grave incidente stradale verificatosi sull’autostrada Napoli-Canosa, nel quale persero la vita quaranta persone che viaggiavano a bordo di un autobus precipitato da un viadotto. La responsabilità dell’evento è stata ascritta ai vertici di Autostrade per l’Italia, dai responsabili delle direzioni centrali sino a risalire all’amministratore delegato della società, per non aver assicurato, rispettivamente, l’adeguata manutenzione e la necessaria riqualificazione delle barriere installate sul viadotto.

Diversamente è avvenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 2241/2025, relativa al disastro ferroviario di Pioltello, causato dal deragliamento di un vagone in seguito alla rottura di un giunto, in una dinamica per molti aspetti analoga a quella di Viareggio. Il giudice ha riconosciuto l’adeguatezza dell’organizzazione decentrata della società, strutturata su una pluralità di direzioni centrali e territoriali, ciascuna articolata in unità manutentive responsabili delle attività di ispezione, manutenzione e gestione operativa sul campo. Si trattava di un modello organizzativo di tipo multi-datoriale, fondato su un sistema di deleghe e procure formalizzate, idonee a conferire a ciascun responsabile piena autonomia decisionale e di spesa in materia di sicurezza, entro l’area di rischio specificamente individuata e definita dai vertici aziendali per garantire il funzionamento e la sicurezza della rete ferroviaria.

Viene, in definitiva, invocato da Assonime il riconoscimento del c.d. “principio di affidamento”, orientato a una interpretazione “funzionale” e “sistemica” delle posizioni di garanzia con particolare riguardo ai gruppi di imprese e alle organizzazioni societarie complesse.

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