Disponibile l’applicativo per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli
Possibile chiedere il prospetto dei carichi rottamabili incluso il costo della rottamazione
Ieri, 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile.
La c.d. rottamazione-quinquies è stata introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) e riguarda i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, dovendosi quindi fare riferimento alla data di consegna del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
Il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio di qualsiasi sanzione amministrativa, degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione laddove ancora spettanti.
A differenza delle rottamazioni precedenti, la rottamazione-quinquies è circoscritta ai carichi derivanti:
- da liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) della dichiarazione;
- da contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- da sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge; come indicato nelle FAQ pubblicate ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono beneficiare della rottamazione anche i debitori decaduti dalle rottamazioni precedenti e dal c.d. saldo e stralcio, purché si tratti di carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Si deve però trattare di debitori non in regola con il pagamento delle rate al 30 settembre 2025; diversamente, bisogna continuare a pagare le rate del piano secondo le scadenze originarie.
L’Agente della riscossione fornisce informazioni preventive sui carichi definibili, in modo che i debitori sappiano quali carichi possono rottamare prima di trasmettere la domanda. Nello specifico:
- se si accede all’area riservata (ad esempio con SPID) cliccando sulla funzione dedicata alla definizione, “il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi «rottamabili», con possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta”;
- in ogni caso, quindi anche attraverso l’area pubblica del sito, è possibile chiedere il prospetto dei carichi definibili con indicazione delle somme dovute, prospetto che verrà in un secondo momento trasmesso via mail al debitore (si veda il comunicato stampa di ieri nonché le relative FAQ).
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l’applicativo messo a disposizione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premesso ciò:
- se si presenta domanda nell’area privata, il sistema evidenzia i carichi rientranti nella rottamazione;
- invece, se viene utilizzata l’area pubblica del sito, è possibile inserire nel form “i soli documenti che contengono almeno un carico rientrante nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies e quindi «definibile»” (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione di ieri).
Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
Nelle istruzioni presenti sul sito si precisa come il debitore possa rottamare solo alcuni carichi compresi nella medesima cartella di pagamento.
Nelle FAQ si specifica che se si rottamano solo alcuni carichi oggetto di una dilazione dei ruoli, dopo la domanda sarà possibile prendere contatto con gli uffici onde ottenere la rimodulazione del piano e poter continuare la dilazione per i debiti non rottamati, per scelta o per esclusione.
Presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso, quindi:
- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
- i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
- il DURC può essere rilasciato;
- viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54).
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
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