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Esenzione da imposte anche per divisione giudiziale della comunione tra coniugi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 febbraio 2021

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3074, pubblicata ieri, ha confermato che l’esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa, prevista per gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (art. 19 della L. 74/87), opera anche con riferimento al provvedimento di divisione giudiziale della comunione legale emesso dal Tribunale.

Nel caso di specie, due coniugi, a seguito della separazione, si rivolgevano all’autorità giudiziaria perché procedesse alla divisione dei beni in comunione. Il Tribunale provvedeva assegnando la casa coniugale ad un coniuge e un altro fabbricato all’altro coniuge, disponendo il pagamento dei relativi conguagli.

La Cassazione, dopo aver illustrato l’evoluzione della nozione di atti, documenti e provvedimenti “relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio” nella giurisprudenza della Corte, ha ribadito che l’agevolazione opera anche per i provvedimenti di divisione giudiziale resi necessari dal mancato raggiungimento di accordi, posto che tali provvedimenti, seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale (così già Cass. n. 14157/2013, confermata da Cass. n. 3110/2016 e Cass. n. 13840/2020).

Tale conclusione è confermata dalla ratio dell’esenzione, che è quella di favorire le famiglie indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento successivo, né lo scioglimento della comunione che, insieme ai trasferimenti, “non è ragionevolmente indice di capacità contributiva”.


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