Esenzione da imposte anche per divisione giudiziale della comunione tra coniugi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3074, pubblicata ieri, ha confermato che l’esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa, prevista per gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” (art. 19 della L. 74/87), opera anche con riferimento al provvedimento di divisione giudiziale della comunione legale emesso dal Tribunale.
Nel caso di specie, due coniugi, a seguito della separazione, si rivolgevano all’autorità giudiziaria perché procedesse alla divisione dei beni in comunione. Il Tribunale provvedeva assegnando la casa coniugale ad un coniuge e un altro fabbricato all’altro coniuge, disponendo il pagamento dei relativi conguagli.
La Cassazione, dopo aver illustrato l’evoluzione della nozione di atti, documenti e provvedimenti “relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio” nella giurisprudenza della Corte, ha ribadito che l’agevolazione opera anche per i provvedimenti di divisione giudiziale resi necessari dal mancato raggiungimento di accordi, posto che tali provvedimenti, seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale (così già Cass. n. 14157/2013, confermata da Cass. n. 3110/2016 e Cass. n. 13840/2020).
Tale conclusione è confermata dalla ratio dell’esenzione, che è quella di favorire le famiglie indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento successivo, né lo scioglimento della comunione che, insieme ai trasferimenti, “non è ragionevolmente indice di capacità contributiva”.
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