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Martedì, 22 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Necessario un intervento del legislatore sull’imponibile previdenziale dei soci di srl

Martedì, 22 settembre 2026

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Gentile Redazione,
leggo allarmato la sentenza della Cassazione n. 25377/2026, commentata da Paola Rivetti lo scorso 17 settembre (si veda “Utili non distribuiti senza contribuzione INPS”).
La sentenza tratta dell’annosa questione sulla determinazione dell’imponibile previdenziale per i soci di srl. La norma prescrive che l’imponibile sia dato dalla somma dei redditi d’impresa dichiarati dal socio. Siccome il dividendo che il socio percepisce dalla srl costituisce reddito di capitale, esso non può essere incluso nella definizione della norma, secondo un’interpretazione letterale. L’INPS, tuttavia, ha sempre sostenuto che l’imponibile debba includere i redditi derivanti dalla partecipazione in srl, per la quota imputabile al socio, perché altrimenti si consentirebbe al cittadino di scegliere se sottrarsi o meno all’obbligo di tutela previdenziale, semplicemente tramite l’opzione del tipo di società con la quale svolgere l’attività.

Dopo una guerra ultraventennale Ilio (INPS, nella trascrizione moderna) si è adeguata alla soluzione salomonica individuata dalla Cassazione: la quota di reddito della srl concorre all’imponibile previdenziale del socio, ma solo se egli presta attività nella società.

Ora, con questa nuova sentenza, la Cassazione precisa come debba essere calcolato tale reddito: aderendo alla tesi della contribuente, i giudici sostengono che il reddito va assoggettato a contribuzione solo se percepito, con esclusione quindi degli utili che restano nella disponibilità della società in quanto accantonati a riserva.

Non intendo discutere nel merito la sentenza: va senz’altro dato atto ai giudici, come essi stessi sottolineano, che la norma è assai complessa e l’opera dell’interprete non può superare certi limiti.
Mi preme invece il risvolto operativo, in considerazione di un dettaglio che (sarò presuntuoso) mi pare non sia stato considerato dai giudici: utile e reddito non sono equivalenti.
Se non altro perché uno è al netto e l’altro al lordo delle relative imposte. Ma noi sappiamo che il percorso che dall’utile conduce al reddito è assai più accidentato, e si estrinseca nelle variazioni che andiamo a indicare nel quadro F della dichiarazione dei redditi della società.

Trascuro le variazioni temporanee, che prima o poi vengono assorbite e dunque si annullano.
Restano però le variazioni definitive. Si tratta principalmente di variazioni in aumento, cioè di costi sostenuti dalla società, ma disconosciuti dal Fisco. Vale a dire di reddito che non sarà mai distribuito, per mancanza della possibilità stessa all’origine. Che cosa comporta ciò sul piano previdenziale? Trattandosi di reddito non percepito, non verrà mai assoggettato a contribuzione? Mi parrebbe una soluzione irragionevolmente discriminante nei confronti del socio di società personale, e dubito fortemente che l’INPS si adeguerebbe facilmente: avremo un sequel dell’Iliade?

Oppure si dovrà imputare il reddito al momento della percezione, vale a dire maggiorare, ai fini contributivi, il dividendo percepito della relativa quota di variazioni in aumento? Qualora si consideri come nella vita societaria gli utili vengano accantonati, le riserve distribuite e i dividendi effettivamente pagati, anche in annualità diverse, risulta chiaro che questa soluzione, per quanto più equa, comporterebbe un obbligo a tempo indeterminato di monitoraggio delle riserve stratificate, con assegnazione a ogni annualità della relativa quota di maggiorazione, dell’individuazione, al momento della distribuzione, dell’annualità distribuita (non necessariamente il socio preleva immediatamente gli utili deliberati, tanto meno se ciò dovesse influire sulla determinazione dell’imponibile contributivo)... Insomma un lavoro per i nostri studi di fatto impraticabile. Senza contare l’onere per l’INPS “di provare l’imputazione del reddito al lavoratore” e, di conseguenza, l’onere per il consulente del lavoratore di tenere a disposizione documentazione idonea a controbattere i rilievi eventuali dell’ente.

Vale la pena di considerare anche le variazioni in diminuzione, che spesso sono dovute a proventi o deduzioni (ad es. gli iper-ammortamenti), che la legge stabilisce non concorrere alla determinazione del reddito. In questo caso, ovviamente, si tratta di utili non tassati, legittimamente distribuibili: che accade dal lato previdenziale? I proventi espressamente esclusi dalla determinazione del reddito (in presenza di una norma che identifica l’imponibile previdenziale con quello fiscale) saranno assoggettati a contribuzione in quanto percepiti? Oppure, come sopra, vi sarà la necessità di riproporzionare il dividendo percepito al reddito imponibile corrispondente?
Insomma, saranno necessari chiarimenti operativi, ma se, come reputo probabile, l’INPS dovesse, per chissà quanto tempo, mantenere la propria posizione, come ci regoleremo?

Sarebbe assai ora, credo, che il legislatore riscrivesse la norma in questione in modo intelligibile.


Gianni Fontanesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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