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Sabato, 8 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Dettate le istruzioni per le domande al Fondo vittime dell’amianto 2024 e 2025

/ REDAZIONE

Sabato, 8 agosto 2026

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La circolare INAIL n. 36 di ieri, facendo seguito al DM 28 luglio 2026, che ha definito termini e modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per le vittime di amianto relative agli anni 2024 e 2025 (si veda “Termine del 5 settembre per le domande al Fondo vittime dell’amianto 2024 e 2025” del 7 agosto), ha fornito le istruzioni per presentare le istanze secondo le modalità stabilite da tale decreto.

In particolare, si specifica che i soggetti legittimati ad accedere al Fondo devono presentare la domanda all’indirizzo PEC dcra@postacert.inail.it, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale 28 luglio 2026. Restano valide le domande già presentate per le indicate annualità ai sensi del DM 16 luglio 2024.

Al momento dell’invio della domanda, il lavoratore o i suoi eredi devono darne contestuale comunicazione alla società partecipata pubblica debitrice, come anche la società, nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi, contestualmente alla domanda di accesso diretto al Fondo.

Quanto alle modalità di erogazione dell’indennizzo, l’INAIL provvede a comunicare al Ministero del Lavoro tempestivamente i dati relativi alle domande ammesse e alla misura degli indennizzi da liquidare. L’indennizzo a carico del Fondo è erogato dall’INAIL a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie da parte del Ministero.

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