La cartella ipotecaria al portatore svizzera entra liberamente in Italia
La Cassazione, nella sentenza n. 21253/2026, ha ribadito che la cartella ipotecaria al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera tra Paesi della Comunità europea ed extracomunitari, non può essere sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del DLgs. 195/2008 (cfr., tra le altre, Cass. nn. 23865/2024 e 14236/2025).
Essa, infatti, non rientra nelle previsioni sanzionatorie ivi contemplate e attinenti:
- al denaro contante (banconote e monete) di importo pari o superiore a 10.000 euro;
- all’invio di denaro contante di quell’importo tramite uffici postali mediante vaglia cambiario o titolo equivalente;
- ai titoli di credito equiparati al denaro contante dall’art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del DLgs. 195/2008.
L’assimilazione a tali fattispecie è preclusa dal difetto dei requisiti (propri del contante):
- della libera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegna;
- dell’immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo di pagamento, da parte di terzi che ne siano entrati in possesso eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.
Il possesso della cartella ipotecaria al portatore è trasferibile a terzi subentrati nel finanziamento sotteso soltanto con il consenso del proprietario del complesso immobiliare gravato dal pegno e, in conformità delle risultanze del libro fondiario, è attributivo di una mera legittimazione a intraprendere un’azione esecutiva sul bene dato in garanzia.
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