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IMPRESA

Liquidazione controllata possibile per l’imprenditore individuale fallito e non esdebitato

In tal modo si consente al debitore di ottenere l’esdebitazione non conseguita in esito alla procedura maggiore

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 1 settembre 2025

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Merita un approfondimento la sentenza con cui il Tribunale di Verona, il 13 giugno 2025, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da un debitore persona fisica in proprio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), nella sua attuale e versione risultante dalle modifiche da ultimo apportate dal DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter).

La sentenza si distingue nel sempre più vasto panorama giurisprudenziale in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, avendo avuto il pregio di delineare i contorni della non semplice questione relativa al riconoscimento o meno della legittimazione attiva alla presentazione di un ricorso volto all’apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato in capo a una particolare (e, financo, nella prassi, non rara) categoria di soggetto o, più precisamente, di debitore persona fisica sovraindebitata e, segnatamente, in capo all’imprenditore individuale che sia stato cancellato dal Registro delle imprese in esito alla chiusura del precedente fallimento e che non abbia poi beneficiato della conseguente esdebitazione.

La questione non è, comunque, del tutto sconosciuta dalla giurisprudenza.
Già sotto la previgente e abrogata L. 3/2012, la stessa era stata, infatti, affrontata da una prima pronuncia di merito (cfr. Trib. Torino 13 aprile 2021), la quale aveva concluso nel senso di consentire anche a detta categoria di debitore l’accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi di cui agli artt. 7 ss. della L. 3/2012, sulla scorta della duplice considerazione per cui il debitore de quo, da un lato, non avrebbe potuto considerarsi (più) “soggetto” a fallimento, essendo oramai lo stesso chiuso, e, dall’altro, non avrebbe neppure potuto considerarsi “assoggettabile” alla testé menzionata procedura concorsuale maggiore, essendo, nel caso di specie, oramai decorso il termine di cui all’art. 121 del RD 267/42 ai fini di una ipotetica ed eventuale riapertura del fallimento.

Vigente il CCII, si registrano due pronunce del Tribunale di Rimini che si sono occupate della tematica: una di apertura di un concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 del CCII resa il 15 febbraio 2023 e l’altra di apertura di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII resa il 26 giugno 2025.
In entrambi i casi, il Tribunale di Rimini si è soffermato sulla questione relativa alla legittimazione del debitore, nella propria qualità di ex socio illimitatamente responsabile di una società di persone fallita (con fallimento poi dichiarato chiuso), di accedere, rispettivamente, alla procedura di concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 del CCII e alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII, assumendo come “la chiusura del fallimento personale del ricorrente e del fallimento sociale non impedisca l’accesso alla procedura di sovraindebitamento”, anche e soprattutto tenuto conto del decorso del termine quinquennale dalla chiusura del fallimento di cui all’art. 121 del RD 267/42, con conseguente non (più) assoggettabilità a liquidazione giudiziale.

Il Tribunale di Verona ha implementato le argomentazioni già spese, con le seguenti ulteriori riflessioni:
- l’art. 33 comma 1-bis del CCII consente l’accesso alla procedura liquidatoria minore su istanza del debitore anche nell’ipotesi in cui la ditta di cui era titolare il debitore sia stata cancellata in esito alla chiusura del precedente fallimento;
- a nulla osta, ai fini dell’accesso alla procedura, il fatto che l’indebitamento sia prevalentemente composto da debiti non soddisfatti nel fallimento o nella liquidazione giudiziale;
- proprio nella prospettiva di cui al punto precedente, la liquidazione controllata “rivela la sua utilità”, consentendo al debitore di conseguire l’esdebitazione non conseguita in esito alla procedura concorsuale maggiore, vuoi per mancanza di iniziativa del debitore, vuoi – nel caso di procedure precedenti l’entrata in vigore del CCII – per carenza del presupposto oggettivo;
- peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’esdebitazione non fosse stata concessa per carenza del presupposto soggettivo, nulla osterebbe a che il debitore potesse comunque accedere alla liquidazione controllata, dal momento che, da un lato, detto requisito soggettivo è richiesto, peraltro in termini ancora più gravosi, anche nella liquidazione controllata, e, dall’altro, anche laddove carente non inficerebbe comunque l’apertura della liquidazione controllata, trattandosi di elemento da valutarsi poi in sede di esdebitazione di cui all’art. 282 del CCII, una volta decorsi tre anni dall’apertura.

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