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PROFESSIONI

Responsabilità extracontrattuale per il delegato alla vendita che reca danni al terzo

Per le attività che richiedono la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità la responsabilità risarcitoria è limitata al dolo e alla colpa grave

/ Carmela NOVELLA

Mercoledì, 3 dicembre 2025

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Il professionista (notaio, avvocato o commercialista) delegato alle operazioni di vendita nell’ambito dell’espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c., risponde dei danni cagionati alle parti o ai terzi nell’esercizio della delega a titolo di responsabilità extracontrattuale (o da fatto illecito) ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che, ai fini della configurabilità a suo carico di un’obbligazione risarcitoria, sono richiesti, sul piano soggettivo, gli elementi del dolo o della colpa (anche lieve). La qualifica della responsabilità del delegato in termini di responsabilità extracontrattuale non preclude, peraltro, in considerazione della natura professionale delle attività da questi espletate, l’applicabilità nei suoi confronti dell’art. 2236 c.c., il quale, per il caso di inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto d’opera professionale, dispone che il professionista risponde solo per dolo o colpa grave se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In questo senso si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 31423 depositata ieri, 2 dicembre 2025.

Il caso di specie traeva origine da un’azione di condanna al risarcimento del danno proposta dal terzo aggiudicatario contro un notaio, delegato alle operazioni di vendita nell’ambito di un’espropriazione immobiliare, il quale aveva omesso di indicare, nell’avviso di vendita, la trascrizione di una domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. L’accoglimento di tale domanda comportava la revoca del decreto di trasferimento dell’immobile, sicché l’aggiudicatario, pur avendo ottenuto la restituzione del prezzo, chiedeva al professionista il risarcimento del danno emergente (commisurato alle spese effettuate sull’immobile in vista della sua rivendita) e del lucro cessante. La pretesa risarcitoria del terzo, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Corte d’Appello, la quale qualificava la figura del delegato alla vendita ex art. 591-bis c.p.c. come “ausiliario sui generis” del giudice e, a fronte della non configurabilità di un rapporto contrattuale tra il notaio e l’aggiudicatario, si esprimeva nel senso della sussistenza in capo al professionista di una responsabilità di tipo extracontrattuale.

Proposto il ricorso per cassazione avverso la decisione di gravame, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha colto l’occasione per risolvere la questione relativa all’assimilabilità dell’attività del professionista delegato alla vendita a quella giudiziaria. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno dato conto di due diverse teorie affacciatesi sino ad oggi nel panorama giurisprudenziale.

Secondo la tesi maggioritaria, il delegato alle operazioni di vendita non può considerarsi investito di funzioni giurisdizionali in senso stretto e, pertanto, è un mero ausiliario del giudice dell’esecuzione (Cass. n. 25698/2024), mentre a proposito del regime di responsabilità applicabile in relazione ai danni cagionati nell’esercizio della delega occorre distinguere: se l’atto dannoso rientra nel perimetro della delega, la responsabilità è direttamente imputabile all’organo giudiziario e può essere fatta valere secondo le prescrizioni di cui alla L. 117/88; se, invece, l’atto dannoso travalica i confini della delega e non è in alcun modo riconducibile al suo legittimo esercizio, il professionista sarà chiamato a rispondere per fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Per una contrapposta lettura (che sembrerebbe fatta propria da un’isolata pronuncia), il delegato alla vendita agisce quale sostituto del giudice dell’esecuzione, essendo tenuto all’esercizio di poteri e funzioni che in assenza della delega sostitutiva competerebbero direttamente a quest’ultimo (Cass. n. 724/2019). Corollario di questa tesi – osserva la Corte – è l’estensibilità al professionista della speciale disciplina dettata per la responsabilità civile dei magistrati dalla L. 117/88, che, sul piano sostanziale, limita tale responsabilità al compimento (o all’omissione) di attività per dolo o colpa grave (nelle ipotesi tassativamente previste), ovvero al diniego di giustizia consistente nel rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti dell’ufficio.

La sentenza n. 31423/2025 sceglie di dare continuità all’orientamento che qualifica il delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. come mero ausiliario del giudice, escludendo, al contempo, che lo stesso possa essere considerato destinatario di uno statuto speciale della responsabilità, ai sensi della L. 117/88, anche quando il medesimo abbia agito negli stretti confini della delega ricevuta: nessuna tra le molteplici funzioni attribuite al professionista dall’art. 591-bis c.p.c. costituisce, infatti, espressione dell’attività giurisdizionale in senso stretto. Alla descritta soluzione interpretativa, la Cassazione fa seguire, conclusivamente, l’affermazione del principio di diritto secondo cui “per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.

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