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Confermata l’aliquota IVA ridotta per gli integratori alimentari

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 marzo 2026

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri un nuovo documento di prassi (la risposta a interpello n. 64) in merito all’aliquota IVA applicabile per gli integratori alimentari.

Nel corso di precedenti interventi (da ultimo le risposte a interpello nn. 158 e 305 del 2025), le Entrate hanno chiarito che agli integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10% quando, sulla base del parere reso dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, è possibile classificarli nell’ambito della voce di nomenclatura combinata (NC) 2106 e quindi ricondurli al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, (riferito alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”).

Alcuni dei prodotti descritti nell’istanza di interpello sono classifica dalle Dogane nell’ambito del Capitolo 21 della Nomenclatura combinata “Preparazioni alimentari diverse”, voce 2106: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alle sottovoci NC 1020, NC 90, NC 9092, NC 9098. A supporto di tale classificazione, l’Agenzia delle Dogane cita la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura Combinata, per la quale “Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove”.
Pertanto, poiché il codice NC 2106 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate si esprime in favore dell’applicabilità della relativa aliquota IVA del 10%.

Per i prodotti che non sono classificabili nella voce NC 21.06, in quanto contenenti cacao, l’Agenzia delle Entrate propone per ricondurli tra i beni di cui al n. 64) della citata Tabella A, parte III (cioè tra”cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune”), le cui cessioni sono soggette ad aliquota IVA del 10%.

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