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Non novativa la transazione sulle modalità di liquidazione del socio receduto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 4 marzo 2026

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4674/2026, ha confermato il principio generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto sia oggetto di una transazione non avente carattere novativo, l’eventuale venir meno dell’accordo transattivo fa rivivere l’originaria obbligazione, con gli accessori di legge.

Nello specifico, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva ritenuto non novativa una transazione con la quale le parti, una sas da un lato e il socio receduto dall’altro, avevano concordato la liquidazione di quest’ultimo mediante assegnazione di una parte del patrimonio sociale invece che mediante liquidazione della quota in denaro.
Stante la natura “non novativa” della transazione, una volta risolto l’accordo transattivo (rimasto inadempiuto quanto all’assegnazione dei beni al socio receduto), “riviveva” in capo alla società l’obbligo di liquidare la quota nelle forme ordinarie di cui all’art. 2289 c.c.

Quanto agli “accessori di legge”, la Cassazione ha altresì precisato che l’offerta di pagamento formulata in corso di causa non esonera la parte che l’ha proposta dall’obbligo di corrispondere gli interessi di mora nel caso in cui l’importo offerto non sia comprensivo degli interessi legali già maturati, requisito indispensabile per la validità dell’offerta.

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