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Indebita l’IVA assolta sull’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

/ REDAZIONE

Martedì, 2 dicembre 2025

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Qualora la base imponibile IVA di un’operazione sia stata calcolata includendo un tributo poi dichiarato incostituzionale, il cessionario ha diritto a chiedere al cedente la restituzione dell’imposta indebitamente versata in via di rivalsa. La circostanza che il cessionario abbia già esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA non preclude l’esercizio di tale azione.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31169 depositata lo scorso 28 novembre, con riguardo a una controversia civile relativa all’addebito in bolletta dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.
Tale imposta è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 43/2025 della Consulta (si veda “Addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica incostituzionale” del 16 aprile 2025).

La Cassazione ha stabilito che la corresponsione dell’IVA calcolata sulla predetta addizionale risulta, a sua volta, un indebito per il quale il cessionario ha diritto a esercitare l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore.
L’azione è consentita anche se il cessionario ha esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA, tenuto conto che il recupero dell’imposta indebitamente detratta è onere dell’Amministrazione finanziaria.

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