Per gli usi domestici ai fini accise rileva la destinazione abitativa dell’immobile
Una circolare dell’Agenzia delle Dogane affronta diversi profili della riforma ex DLgs. 43/2025 che avevano alimentato dubbi tra gli operatori
La circolare n. 32 dell’Agenzia delle Dogane, pubblicata ieri, interviene in modo significativo sul quadro interpretativo relativo alla riforma dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotta dal DLgs. 43/2025. Il documento si colloca infatti nella fase conclusiva di preparazione all’entrata in vigore della nuova disciplina (1° gennaio 2026) e affronta diversi profili che avevano alimentato dubbi applicativi tra gli operatori.
In tema di qualificazione degli “usi domestici”, l’Agenzia conferma un’impostazione profondamente sostanzialistica: è la destinazione abitativa dell’unità immobiliare a rappresentare il criterio decisivo per l’applicazione della relativa aliquota, superando così ogni valutazione centrata sulla natura soggettiva dell’utente. Tale chiarimento consente di delimitare l’ambito applicativo delle nuove disposizioni in modo più lineare, evitando sovrapposizioni categoriali e superando casi dubbi anche oltre, forse, il dato letterale della norma.
L’aspetto più innovativo, infatti, è la ricomprensione, nella categoria dei “domestici”, anche di realtà non residenziali quali uffici pubblici, studi professionali, istituti di credito e istituti scolastici, categorie sulle quali negli ultimi mesi si è molto discusso, perché ad una lettura della norma queste utenze, prima escluse, sembrava potessero essere incluse nelle categorie agevolate. L’Agenzia fonda questa estensione restrittiva su richiami a discipline settoriali, offrendo però un’interpretazione rigida che non emerge in modo immediato dal dato letterale, ma che sembra orientata a prevenire una frammentazione eccessiva del sistema delle aliquote, anche se le casistiche a questo punto possono essere varie ed ulteriori. Resta invece aperta la questione della compatibilità tra “destinazione abitativa” e immobili privi di tale classificazione urbanistica, un profilo sul quale potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi chiarificatori.
Di converso, la circolare consolida l’ampliamento della categoria degli “usi non domestici”, confermando la natura residuale della relativa aliquota, applicabile in ogni caso in cui non ricorrano i requisiti per quella domestica. L’elenco esemplificativo fornito (biblioteche, teatri, cinema, discoteche, sale da spettacolo) ribadisce l’ampiezza del perimetro, così come appare significativo il superamento delle restrizioni precedenti per attività quali le cremazioni o i locali con ristorazione e intrattenimento svolti congiuntamente, pure molto controverse. Coerentemente con tale impostazione, le Dogane chiariscono che le forniture attualmente assoggettate all’aliquota “per usi industriali” confluiranno nella categoria degli “usi non domestici” e, per tali forniture già in essere, l’Agenzia ritiene pertanto applicabile la nuova aliquota non domestica, ferma restando la necessità, da parte dei venditori, di svolgere progressivamente le verifiche sull’esatta qualificazione fiscale delle attività esercitate dai clienti.
In questo quadro, anche sotto il profilo di compliance e procedure aziendali, si rammenta come è altresì richiesto ai venditori di acquisire (e manutenere) le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, contenenti la descrizione dell’attività svolta, gli impieghi previsti del gas naturale e l’indicazione dell’iscrizione presso la competente Camera di Commercio, ogniqualvolta forniture attualmente classificate tra gli “usi civili” rientrino – per effetto delle modifiche normative – nell’ambito applicativo dell’aliquota prevista per gli usi non domestici.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda poi la gestione degli usi promiscui, per i quali la circolare conferma la necessità di una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, redatta nel rispetto della normativa vigente. La presentazione di questa documentazione costituisce un presupposto imprescindibile per consentire al venditore l’applicazione del trattamento tributario differenziato.
In ultimo, una parte consistente del documento è poi dedicata ai nuovi obblighi dichiarativi e di versamento, che comporteranno un ripensamento complessivo degli adempimenti degli operatori. La scelta di introdurre due dichiarazioni semestrali, abbinate a versamenti mensili, rende dunque necessario riorganizzare i processi amministrativi interni. In questo quadro si inserisce il regime transitorio, finalizzato a raccordare il 2025 con il 2026 e, in particolare, a gestire il conguaglio e l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione annuale 2025, con l’utilizzo del credito in compensazione delle rate mensili successive.
Infine, la circolare interviene anche sul tema della cauzione, precisando la necessità di un aggiornamento trimestrale in misura non inferiore alla media dell’accisa dovuta nel trimestre precedente. Tale obbligo, integralmente a carico dei soggetti obbligati, implica un monitoraggio costante e potrebbe costituire un ulteriore elemento di complessità nei primi mesi di applicazione, con la strada dell’esonero e del SOAC (il cui DM attuativo inizia ad accusare i primi ritardi) che appare parallelamente segnata.
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