Semplificata la procedura di notifica per l’export di rottami metallici
Dal 15 dicembre, notifiche da effettuare con una nuova piattaforma digitale dedicata; previsto un periodo transitorio fino al 15 marzo 2026
Con circolare n. 3100/2025, Il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale hanno semplificato la procedura per le notifiche relative all’esportazione di rottami metallici, di cui all’art. 30 del DL 21 marzo 2022 n. 21.
Tale norma prevede l’obbligo, per i soggetti che intendono esportare rottami metallici, di notificare ai competenti Ministeri un’informativa completa, almeno 60 giorni prima della data di esportazione.
L’obbligo di notifica sussiste, in particolare, per i rottami metallici di cui ai codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902, nel caso in cui siano effettuate: una singola esportazione che superi le 250 tonnellate; più esportazioni nell’arco di un mese solare che superino, complessivamente, le 500 tonnellate. In quest’ultimo caso, gli esportatori notificano solo l’operazione che comporta il superamento della soglia di 500 tonnellate e ciascuna delle successive operazioni, con la precisazione che ogni operazione deve essere notificata singolarmente, non essendo ammesso il cumulo.
Dal 15 dicembre 2025, le notifiche dovranno essere effettuate attraverso una nuova piattaforma digitale dedicata, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale e raggiungibile al link https://notificaesportazioni.mimit.gov.it/
Sino al 15 marzo 2026 è previsto un periodo transitorio, durante il quale gli operatori potranno notificare sia tramite la piattaforma digitale, sia mediante l’invio del documento pdf e del file excel generati dalla piattaforma stessa, ai consueti indirizzi PEC (nerf@pec.mise.gov.it; dgue.10@cert.esteri.it).
Dal 16 marzo 2026, invece, la piattaforma rappresenterà l’unica modalità di notifica.
Potranno accedere alla piattaforma il legale rappresentante dell’impresa ed eventuali delegati, previo caricamento della delega firmata digitalmente.
Una volta effettuato l’accesso dovranno essere inseriti i seguenti dati:
- la partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
- il Paese di destinazione finale dell’esportazione;
- la ragione sociale del destinatario;
- il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
- il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
- il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
- la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
- la qualifica del rottame esportato;
- l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
- eventuali note.
Entro 30 giorni dalla data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione, gli operatori dovranno garantire la coerenza e completezza dei dati comunicati in sede di notifica rispetto alle informazioni registrate in ambito doganale. A tal fine, dovranno indicare la data di accettazione della dichiarazione, motivando eventuali scostamenti superiori ai 15 giorni rispetto alla data presunta, e potranno, eventualmente, rettificare i dati inseriti.
La circolare specifica, al riguardo, che per il peso netto resta valido un margine di variazione massimo del 5%.
Al termine delle attività di notifica e delle eventuali rettifiche, la piattaforma consentirà di scaricare un documento riepilogativo in formato pdf, firmato digitalmente e protocollato e un file in formato excel contenente i dati inseriti.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941