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Sabato, 8 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Impianti fotovoltaici nel bonus casa con tetto di spesa unico

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Sabato, 8 novembre 2025

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Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici possono rientrare, a determinate condizioni, tra quelli che possono beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”) in quanto previsti dalla lett. h) del comma 1.

I medesimi interventi, oltre a quelli di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati, possono ancora per poche settimane beneficiare in presenza dei necessari presupposti soggettivi e oggettivi, anche del superbonus, a condizione di essere “trainati” in ragione della loro effettuazione congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 e/o agli interventi di miglioramento sismico di cui al comma 4 dell’art. 119.

In relazione alla detrazione IRPEF “bonus casa”, che può competere anche per gli interventi di recupero finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, vi rientra l’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni. Detti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente intese, essendo sufficiente, in tal caso, acquisire idonea documentazione (es. scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento del risparmio energetico “in applicazione della normativa vigente in materia”.

Con riguardo agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici (e di sistemi di accumulo integrati in essi), la detrazione IRPEF ex art. 16-bis del TUIR (del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, ma che dal 2025 al 2027 può competere in misura variabile dal 50% al 30%) spetta a condizione che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione apparecchi elettrici, ecc.) e che quindi l’impianto sia posto direttamente a servizio dell’abitazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2022 e guida “Recupero patrimonio edilizio” giugno 2025). La detrazione IRPEF, pertanto, non compete nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione.

In relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR spetta fino ad un ammontare complessivo massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Rappresenta una regola generale, e non si vedono ragioni per derogarvi con riguardo all’installazione di impianti fotovoltaici, quella per cui il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
La circostanza che il tetto massimo di spesa detraibile sia stabilito “per anno” non consente però di prescindere dalle spese sostenute in anni precedenti, qualora esse non siano relative ad interventi diversi, ma allo stesso intervento che prosegue per più anni.

Secondo la costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro è unico e riguarderebbe tutte le tipologie di interventi agevolati elencati al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR (il Fisco considera unico il limite di spesa anche se contestualmente sono realizzati interventi che danno diritto al sismabonus, ex art. 16 comma 1-bis ss. del DL 63/2013, e altri interventi di recupero, ex art. 16-bis del TUIR); (tra le altre, circ. n. 17/2023).

Nel caso di interventi effettuati su parti comuni di edifici, anziché su singole unità immobiliari (o edifici unifamiliari), invece, il tetto massimo di spesa di 96.000 euro va moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, tenendo però conto del numero di unità risultanti prima dell’inizio degli interventi, non quello alla fine degli interventi.

Rimane fermo che la limitazione contenuta nell’art. 16-bis comma 4 del TUIR per cui il limite di rilevanza delle spese di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.

In altre parole, in virtù del fatto che il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro è annuale, anche se sullo stesso immobile sono stati effettuati diversi interventi tra di loro autonomi nello stesso anno, il limite massimo di spesa su cui sarà calcolata la detrazione rimarrà pari a 96.000 euro.

Diversamente, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese per un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative all’installazione di un impianto fotovoltaico, per entrambi gli interventi sarebbe possibile beneficiare della detrazione IRPEF entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (il principio è stato esplicitato nella circ. n. 17/2023, ma anche nella risposta a interpello n. 143/2023 con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica).

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