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Modello IVA 2026 rinnovato per le società non operative

Nella bozza della dichiarazione per il 2025 sono eliminate le penalizzazioni IVA «automatiche»

/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

Martedì, 23 dicembre 2025

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Il 19 dicembre sono state pubblicate le bozze della dichiarazione IVA per il 2025 (modello IVA annuale 2026) e delle relative istruzioni per la compilazione.
La struttura e il numero di quadri da compilare sono, sostanzialmente, immutati.

Le poche novità, rispetto al modello dell’anno precedente, riguardano:
- la previsione di appositi righi, nel quadro VE e nel quadro VJ, riferiti all’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente, per le prestazioni dipendenti da contratti di appalto e subappalto, nel settore della logistica;
- il superamento in dichiarazione delle penalizzazioni IVA “automatiche” per le società non operative.

Con riferimento al regime opzionale di assolvimento dell’IVA nel settore del trasporto e della logistica, si richiede la compilazione:
- per il prestatore, dei nuovi campi 2 e 3 del rigo VE38, ove indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all’art. 1 comma 59-63 della L. 207/2024;
- per il committente, del rigo VJ30, ove riportare, nei campi 1 e 2, l’imponibile e l’imposta relativi alle medesime prestazioni ricevute.

A seguito dell’inclusione del rigo appena menzionato, il quadro VJ è stato ridenominato e suddiviso nella sezione 1 (“Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”) e nella nuova sezione 2 (“Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica”).

I criteri di esposizione del modello IVA appaiono coerenti con le regole di emissione della fattura, per le prestazioni in regime opzionale: per le stesse, in via di prassi, è stata richiesta la specifica annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”, oltre all’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’ammontare dell’imposta (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2025 e circ. n. 14/2025).

Il modello in bozza e le relative istruzioni presentano importanti novità per quanto riguarda le società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94. Si ricorda, infatti, che le penalizzazioni IVA previste in materia sono risultate in contrasto con gli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/Ce (Corte di Giustizia Ue 7 marzo 2024, causa C-341/22). Alla luce dell’interpretazione dei giudici unionali, la Cassazione ha poi disapplicato la normativa nazionale in numerose pronunce (ex multis, Cass. nn. 27038/2025 e 25705/2025).

Tuttavia, il modello IVA per il periodo d’imposta 2024 era rimasto immutato prevedendo, fra l’altro, la perdita definitiva del credito per i soggetti passivi risultati non operativi per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non avevano effettuato, nel triennio, operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30 comma 1 della L. 724/94 (codice “4” del rigo VA15).
Sulla questione era stata presentata anche l’interrogazione parlamentare n. 5-03950/2025, ma il MEF aveva precisato che, nelle more della completa revisione della disciplina sulle società di comodo, non era possibile fornire alcuna soluzione operativa in merito al recupero dei crediti IVA maturati da tali soggetti passivi.

Seppure il legislatore non sia ancora intervenuto sul punto, il nuovo modello IVA per il 2025, pubblicato in bozza, sembra rappresentare un punto di svolta, almeno a partire da tale annualità, infatti:
- la casella presente nel rigo VA15 dovrà essere barrata solo per segnalare che il soggetto passivo rientra fra le società non operative, ma non occorrerà più riportare il codice che forniva dettagli sui periodi d’imposta in cui si è verificata tale situazione;
- nel rigo VX4 non è più presente il riquadro con l’attestazione del soggetto passivo di non rientrare fra le società o gli enti non operativi o, comunque, di aver presentato un’istanza di interpello per la disapplicazione di tale disciplina;
- nel campo 4 della sezione 1 del quadro VS è stata introdotta una casella che dovranno barrare le società non operative partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Il superamento delle penalizzazioni IVA “automatiche” per le società non operative è confermato, fra l’altro, anche dalle istruzioni relative al rigo VX2, le quali non fanno più cenno alla perdita definitiva del credito IVA nella citata fattispecie prevista dall’art. 30 comma 4 della L. 724/94.

Precisazione per i rimborsi IVA su beni di terzi

Interessante è osservare che, nelle istruzioni alla compilazione del quadro VX (rigo VX4, codice 4, riferito agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili di beni e servizi per studi e ricerche), è espressamente precisato che, come chiarito con la ris. Agenzia delle Entrate n. 20/2025, “può essere chiesta a rimborso l’imposta detraibile assolta per la realizzazione di opere su beni di terzi”.

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