Non imponibili per tutti le quote di retribuzione da rinuncia all’accredito contributivo
Confermato a livello normativo quanto già chiarito in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate
L’art. 2 del DLgs. 192/2025 modifica la lett. i-bis) dell’art. 51 comma 2 del TUIR, estendendo anche alle forme “esclusive” dell’AGO il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dalla facoltà di rinuncia all’accredito contributivo. Tale estensione si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
La nuova formulazione del comma i-bis) prevede infatti che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
La lett. i-bis) viene in sostanza allineata con la disciplina dell’incentivo al posticipo pensionistico, di cui all’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (come sostituito dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024). La mancata indicazione delle forme “esclusive” nella lett. i-bis) aveva infatti creato alcune criticità circa l’applicazione alle forme esclusive del regime di non concorrenza al reddito delle quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia a quota 103 e alla pensione anticipata, successivamente risolte dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 45/2025 e con la successiva risposta a interpello n. 247/2025.
Nel ricapitolare la vicenda, si ricorda che l’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (come sostituito dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024) prevede un incentivo in favore dei lavoratori dipendenti che, seppur abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”) o per la pensione anticipata ex art. 24 comma 10 del DL 201/2011, decidono di non accedervi.
Tali soggetti possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Con l’esercizio di detta facoltà:
- viene meno ogni obbligo di versamento della quota a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro (dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà);
- la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
La norma stabilisce poi l’applicazione dell’art. 51 comma 2 lett. i-bis) del TUIR, che prevedeva (prima della modifica apportata dal decreto in commento) un regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme sostitutive della medesima.
In sostanza, tale regime di non concorrenza al reddito avrebbe dovuto riguardare solo i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme “esclusive” (in virtù della mancata previsione esplicita nella lett. i-bis).
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate, tale esclusione avrebbe vanificato la finalità agevolativa della misura. In altre parole i lavoratori iscritti alle forme “esclusive” dell’AGO avrebbero avuto meno interesse ad aderire al posticipo del pensionamento qualora la quota contributiva non versata e ad essi riconosciuta non fosse stata accompagnata dal regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente (come previsto per gli altri lavoratori). Muovendo quindi dagli atti parlamentari alla L. 207/2024, l’Agenzia ha rilevato come la modifica normativa recata dall’art. 1 comma 161 della L. 207/2024 fosse finalizzata a:
- ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione (non solo Quota 103, ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata);
- prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta al lavoratore.
L’Agenzia aveva pertanto sostenuto che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente vale per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel comma 161 e quindi anche per quelli iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
Con la modifica apportata dal decreto in commento viene pertanto confermato a livello normativo quanto già chiarito in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate.
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