Il pagamento dei dazi doganali impedisce la confisca
In assenza di aggravanti, è prevista la sanzione dal 100% al 200% per i dazi inferiori a 10.000 euro
Il 20 dicembre scorso è entrato in vigore il DLgs. 192/2025, il cui art. 16 ha introdotto significative novità nell’impianto sanzionatorio doganale, soprattutto con riferimento all’istituto della confisca amministrativa.
Si ricorda che l’art. 96 comma 1, All. I, del DLgs. 141/2024 (DNC) prevede che, in assenza di circostanze aggravanti, trova applicazione la sanzione amministrativa dal 100% al 200% se il dazio preteso è inferiore a 10.000 euro e se gli altri diritti di confine dovuti (es. l’IVA all’importazione) non superano 100.000 euro.
In tale circostanza, l’art. 96 comma 7 delle DNC impone all’Agenzia delle Dogane di disporre sempre la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito. Sul punto, l’Ufficio, con la circolare n. 28/2024, ha fornito le prime indicazioni relative alla nuova misura ablativa, chiarando che la stessa deve riguardare unicamente i beni oggetto di controllo e deve essere preceduta dal sequestro cautelare ex art. 13 della L. 689/81.
Solo nelle ipotesi in cui la violazione amministrativa contestata sia riconducibile alla fattispecie dell’infedele dichiarazione, possono trovare applicazione le esimenti, ai sensi dell’art. 96 comma 9 delle DNC.
In tutte le altre ipotesi, l’importatore poteva tornare in possesso del bene unicamente esercitando il diritto di riscatto ex art. 118 comma 8 delle DNC, previo pagamento del valore delle merci confiscate, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Sul rapporto tra confisca e sanzione amministrativa si è recentemente espressa la Corte Costituzionale, la quale, con la nota sentenza n. 93/2025, ha dichiarato illegittimo il mantenimento della misura ablativa nei casi in cui l’autore dell’illecito avesse integralmente corrisposto le somme dovute.
A seguito di tale pronuncia, con il decreto correttivo ter, il legislatore ha modificato l’art. 96 comma 7 delle DNC, disponendo il rinvio al nuovo art. 118 comma 8 primo periodo delle DNC, secondo cui “Salvi i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’art. 96 comma 7 sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia”.
Di conseguenza, il pagamento degli importi pretesi (diritti di confine, interessi, sanzioni e spese di gestione) comporta l’inapplicabilità della misura della confisca da parte dell’Ufficio.
In senso analogo è stato modificato l’art. 112 delle DNC. Tale norma consente, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, all’autore della violazione di estinguere il reato mediante il pagamento, da effettuare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei tributi dovuti e di una somma determinata dall’Ufficio in misura non inferiore al 100% (e comunque non superiore al 200%) dei diritti previsti per la violazione commessa.
Prima della riforma in commento, l’Agenzia delle Dogane, nonostante il dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria nel procedimento penale, avrebbe potuto comunque procedere alla confisca amministrativa delle merci, giacché la precedente formulazione della norma stabiliva che “l’estinzione del reato non impediva l’applicazione della confisca”.
Il DLgs. 192/2025 nel rispetto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, ha riscritto l’art. 112 comma 1 del DNC , il quale prevede ora che “l’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’art. 240, secondo comma, del codice penale”.
Ne consegue, pertanto, che, a seguito dell’estinzione del reato, l’Agenzia delle Dogane non potrà più disporre la confisca amministrativa dei beni, pretendendo il riscatto per il rilascio degli stessi.
Tale modifica, che era già nell’aria dopo la sentenza della Consulta, avrà importanti effetti anche sui procedimenti civili in essere, instaurati da quegli importatori che, nonostante l’intervento pagamento delle somme pretese, si sono visti comunque sottrarre la merce.
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