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FISCO

Presunta la divisione al 50% dei proventi da frodi IVA

Presunzioni ammesse solo se qualificate

/ Fabio FRONTONI

Lunedì, 9 febbraio 2026

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La giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza n. 29299 del 5 novembre 2025, ha chiarito il ruolo delle presunzioni nell’accertamento tributario, con particolare riferimento alle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Quando non è possibile determinare con precisione la ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, è legittimo presumere che esso sia equamente distribuito, lasciando al contribuente l’onere di fornire la prova contraria. La Cassazione ha delineato questo meccanismo sia sul piano metodologico, sia su quello sostanziale, evidenziando la funzione delle presunzioni, l’inversione dell’onere della prova e i riflessi sugli artt. 2697 e seguenti del codice civile.

Nella questione esaminata l’accertamento tributario si era fondato su presunzioni semplici dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. Ciò aveva consentito all’Amministrazione finanziaria di formarsi un convincimento ragionevole sull’esistenza di redditi o vantaggi non dichiarati, basandosi sugli elementi concreti disponibili. L’orientamento della Cassazione stabilisce che il giudice tributario, nell’esaminare gli elementi presuntivi, deve motivare chiaramente l’analisi dei singoli indizi e la valutazione complessiva, prima di considerare eventuali prove contrarie fornite dal contribuente (cfr. Cass. n. 9784 del 23 aprile 2010).

Il principio della presunzione di equa ripartizione trova fondamento anche nella logica del principio id quod plerumque accidit, secondo cui ciò che accade di regola può essere considerato probabile in casi analoghi. In altre parole, se di norma un vantaggio fiscale derivante da un’operazione viene condiviso tra più soggetti, è ragionevole presumere che lo sia anche nell’assenza di prove specifiche. Questo principio, consolidato nella tradizione giuridica, conferisce solidità logica all’uso delle presunzioni nell’accertamento tributario.

Il principio della presunzione di equa ripartizione trova riscontro anche nel diritto civile, come esplicitato dalla Suprema Corte, ad esempio nella comunione legale tra coniugi, nella presunzione di uguaglianza della colpa di cui all’ultimo comma dell’art. 2055 c.c. ovvero nella presunzione di uguaglianza delle quote in caso di responsabilità dei soci di una società di persone. Tali istituti mostrano come, in presenza di incertezza, sia ragionevole adottare una distribuzione paritaria delle conseguenze tra i soggetti coinvolti.

Prova rigorosa per l’inversione probatoria

Nel diritto tributario, un caso pratico può riguardare due società coinvolte in operazioni documentate da fatture inesistenti. L’Amministrazione può accertare il vantaggio fiscale complessivo derivante dall’indebito utilizzo di detrazioni IVA o costi deducibili. In mancanza di dati certi sulla ripartizione del beneficio, il giudice può attribuire metà del vantaggio a ciascuna società. Tuttavia, questa presunzione non è automatica, ma ammette prova contraria: il contribuente può dimostrare una distribuzione diversa attraverso per esempio evidenze contabili o movimenti bancari documentati.

Dal punto di vista metodologico, la Corte sottolinea l’importanza di un esame organico e motivato degli indizi, esplicitando i criteri che ne giustificano gravità, precisione e concordanza. L’inversione dell’onere probatorio non costituisce una compressione delle garanzie del contribuente, ma deriva dalla logica dell’accertamento fondato su presunzioni.
Il principio assume particolare rilevanza in materia di IVA e imposte dirette, settori in cui la dimostrazione puntuale della ripartizione dei vantaggi è spesso difficile. Il ricorso alle presunzioni, sostiene la Cassazione, deve sempre rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità, evitando automatismi punitivi e garantendo la coerenza con i principi generali del diritto.

In sintesi, la giurisprudenza conferma che presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono legittimamente supportare l’accertamento tributario. La presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale, insieme all’onere probatorio del contribuente, costituisce uno strumento equilibrato, con riscontri nel diritto civile, che semplifica la gestione delle conseguenze fiscali tra i soggetti coinvolti.

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