Avviso di liquidazione non impugnato con decorrenza immediata della prescrizione
Il decorso non è posticipato ai sessanta giorni dalla notifica
Nel sistema delle imposte d’atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali) il legislatore ha previsto termini decadenziali entro cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare l’avviso di accertamento o di liquidazione. Gli avvisi di liquidazione sono prodromici rispetto alla cartella di pagamento e, generalmente, i termini sono individuati dalle singole leggi istitutive dei tributi.
La questione maggiormente dibattuta riguarda, invece, il regime temporale che occorre applicare alla successiva cartella di pagamento. È ipotizzabile l’applicazione del termine di decadenza ex art. 25 comma 1 lett. c) del DPR 602/73 ovvero il termine di prescrizione.
In base al primo orientamento, il concessionario deve notificare la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Tale impostazione è stata fatta propria da alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cass. 26 ottobre 2011 n. 22204 e Cass. 19 dicembre 2013 n. 28411) e risulta coerente con alcuni precedenti di merito (C.T. Prov. Cagliari 23 gennaio 2006 n. 298/5/06 e C.T. Reg. Roma 26 febbraio 2010 n. 42/10/10) che si erano pronunciati in relazione al “vecchio” art. 17 del DPR 602/73, la norma antesignana dell’attuale art. 25.
Si tratta di una ricostruzione che trova conforto anche con la riforma operata dal DLgs. 46/99: con l’abrogazione delle previgenti disposizioni che ancoravano la prescrizione per la notifica della cartella, l’art. 25 avrebbe assunto una portata generale. L’art. 19 del DLgs. 46/99, oltretutto, nell’elencare le norme del DPR 602/73 operanti solo per le imposte sui redditi, non richiama l’art. 25.
Di segno opposto è, invece, l’orientamento che continua a ritenere applicabile la prescrizione. In base a questa seconda opinione l’art. 23 del DLgs. 46/99 estende espressamente l’applicazione dell’art. 25 comma 1 lett. c) del DPR 602/73 all’IVA. Così ragionando, per le imposte diverse dai redditi e dall’IVA la cartella di pagamento resta soggetta ai termini ordinari di prescrizione.
In applicazione di tale principio è stato affermato che, una volta notificato nei termini decadenziali di cui all’art. 27 del DLgs. 346/90 l’avviso di liquidazione derivante dalla dichiarazione di successione, la cartella di pagamento soggiace al termine prescrizionale di 10 anni (Cass. 6 novembre 2020 n. 24892 e, recentemente, Cass. 20 dicembre 2025 n. 33381).
Con riferimento alla determinazione del momento dal quale decorre il termine di prescrizione ha preso espressamente posizione la Cassazione con la pronuncia del 16 novembre 2025 n. 30230. Nell’occasione i giudici di legittimità affermano che la definitività dell’atto impositivo non incide sul momento iniziale della prescrizione, la quale prende avvio dal momento in cui il credito diviene conoscibile ed esigibile per effetto della notifica dell’avviso di liquidazione.
Il termine di prescrizione non può ritenersi interrotto dalla mera formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria in quanto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2943 c.c., presuppone un atto idoneo a costituire in mora il debitore, e dunque dotato di carattere recettizio; l’iscrizione a ruolo costituisce, al contrario, un atto interno all’Amministrazione, privo di efficacia interruttiva (tra le tante, Cass. 4 maggio 2021 n. 11605 e Cass. 10 gennaio 2024 n. 1008).
In base a questi ragionamenti il termine di prescrizione ricomincia a decorrere immediatamente a seguito della ricezione dell’atto interruttivo e non dalla scadenza dell’eventuale termine per impugnarlo o contestarlo. L’art. 2954 c.c. stabilisce, infatti, che l’interruzione determina l’inizio di un nuovo periodo prescrizionale, fatta eccezione per gli atti ad efficacia interruttiva permanente – quali l’azione giudiziale – espressamente tipizzati dagli artt. 2943 e 2945 c.c., tra i quali non rientra la notifica della cartella di pagamento.
La prescrizione entro cui va notificata la successiva cartella di pagamento, quindi, va conteggiata dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione e non dal decorso del termine per impugnare l’atto.
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