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Lunedì, 9 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per il conferimento del TFR vale l’attività effettiva

L’INPS fornisce le prime indicazioni per il versamento al Fondo di Tesoreria dopo le novità della legge di bilancio 2026

/ Luca MAMONE

Lunedì, 9 febbraio 2026

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La legge di bilancio 2026 ha integrato l’art. 1 comma 756 della L. 296/2006, introducendo importanti novità riguardo l’obbligo per le aziende di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Nel dettaglio l’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2026, ricadano in tale obbligo anche i datori che raggiungono o superano la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato.

La medesima norma della legge di bilancio 2026 prevede poi che per il biennio 2026-2027 l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di tesoreria non operi qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti, e che con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, sia ridotto da 49 a 39 il numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione.

A titolo riepilogativo, dunque, tale obbligo scatta se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge i seguenti limiti dimensionali:
- 60 addetti per il periodo 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 1° gennaio 2032.

Nel merito di tale disposizione normativa è recentemente intervenuto l’INPS con la circ. n. 12/2026, fornendo le prime indicazioni di carattere operativo.
Proprio con riferimento ai citati requisiti dimensionali, l’Istituto previdenziale precisa che la relativa verifica è sempre effettuata con riferimento all’anno solare precedente.

Ad esempio, per il periodo di paga decorrente da gennaio 2026 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2025, mentre per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027 e per i relativi accantonamenti, si considera la media annuale dei dipendenti in forza nell’anno 2026.

Pertanto, se un datore di lavoro non raggiunge la soglia dimensionale riferita all’anno 2025 (media inferiore a 60 addetti), il medesimo non è tenuto all’obbligo di conferimento delle quote di TFR per l’anno 2026. Tuttavia, se nel corso dell’anno 2026 raggiunge la soglia dimensionale prevista dalla disposizione in argomento, l’obbligo scatterà per il periodo di paga decorrente da gennaio 2027, poiché il calcolo si baserà sulla media dei dipendenti riferita all’anno 2026.

Con l’occasione, l’INPS precisa altresì che la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026 si applica anche alle aziende in attività nel 2024, mentre un datore di lavoro che ha iniziato l’attività nell’anno 2025 e che in tale anno ha raggiunto la media di 50 dipendenti, è tenuto al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal mese di inizio dell’attività. Inoltre, tenuto conto che l’attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell’anno di costituzione dell’azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla legge di bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell’attività, ne consegue che anche per le aziende costituite quest’anno continua ad applicarsi il criterio che richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività ai fini dell’obbligo di conferimento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Tecnicamente, l’INPS chiarisce che la media annuale dei dipendenti deve essere calcolata tenendo conto esclusivamente dei mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. In altri termini, il calcolo della media deve riflettere la reale presenza dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo, garantendo così una rappresentazione fedele della dimensione occupazionale.

Inoltre, sempre ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia e dall’orario di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part time. Questi ultimi, a prescindere dalla tipologia del contratto (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando mensilmente gli orari individuali e rapportandoli all’orario del lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni/superiori alla metà dell’orario normale.

Ai fini del computo, i datori di lavoro rientranti nel requisito dimensionale devono rilasciare all’INPS un’apposita dichiarazione utilizzando il modello denominato “SC34”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito www.inps.it.
In tutti i casi, l’Istituto previdenziale effettuerà le necessarie verifiche.

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