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IMPRESA

Revocabile il pagamento in favore del consulente della società prima del fallimento

La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore deve essere effettiva e non potenziale

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 9 febbraio 2026

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In materia di revocatoria fallimentare, le esenzioni di cui all’art. 67 del RD 267/42 hanno carattere eccezionale e, pertanto, non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (Cass. n. 4340/2020).

L’esenzione prevista dalla lett. a) dell’art. 67 comma 3 del RD 267/42, nella parte in cui esclude la revocabilità dei pagamenti (del corrispettivo) di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso – ovvero dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti – è volta, secondo la giurisprudenza, ad assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s’inseriscano nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda (Cass. nn. 19373/2021 e 27939/2020).

L’esenzione de qua è “intesa a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi” e fa esclusivo riferimento ai pagamenti delle “forniture” (che innervano la produzione di beni e servizi), quali contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell’attività; Cass. n. 12837/2023) sono “immediatamente espressivi” dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque riferibili “all’oggetto tipico dell’attività dell’imprenditore, con esclusione delle operazioni che non abbiano un nesso diretto con tale attività” (cfr. Cass. nn. 8900/2024 e 30127/2024, secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 67 comma 3 lett. a) del RD 267/42 esclude la revocabilità dei soli pagamenti di forniture riferibili all’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale). Resta esclusa, quindi, dalla suddetta esenzione la consulenza legale ricevuta dall’impresa per la ristrutturazione del proprio indebitamento nei confronti delle banche.

Muovendo da tali presupposti, anche la Cassazione, con l’ordinanza n. 33119 del 18 dicembre 2025, ha ribadito che il pagamento effettuato in favore del consulente della società anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 67 comma 3 lett. g) del RD 267/42, qualora il servizio reso dal professionista non si sia estrinsecato nell’atto (a rilevanza esterna) della presentazione della domanda di accesso al concordato; in tale ipotesi, infatti, non sussiste la strumentalità necessaria e diretta tra la prestazione professionale e la procedura concorsuale, che è elemento costitutivo ai fini dell’esenzione (Cass. n. 4340/2020).

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, ai fini della revocatoria fallimentare, secondo la previsione dell’art. 67 comma 2 del RD 267/42, inoltre, dev’essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. nn. 25635/2017 e 13169/2020).

Sufficienti gli indizi gravi, precisi e concordanti

Assume rilievo, al riguardo, non la semplice conoscibilità oggettiva dello stato di insolvenza dell’imprenditore, ma soltanto la concreta situazione psicologica dell’acquirente al momento del compimento dell’atto impugnato (Cass. nn. 27070/2022 e 25635/2017), la quale, tuttavia, può essere desunta anche da semplici indizi (Cass. n. 3081/2018), sempre che questi, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, siano tali da far presumere l’effettiva scientia decoctionis da parte dell’acquirente o del creditore che riceve il pagamento (Cass. nn. 3299/2017, 29257/2019, 3854/2019 e 13169/2020), nel senso che quest’ultimo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente a operare, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (Cass. nn. 27070/2022 e 3081/2018).

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