Ai familiari di persone con disabilità va garantita adeguata tutela
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare i ragionevoli accomodamenti nei confronti di un lavoratore che fornisca al figlio l’assistenza necessaria
La direttiva Ce 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di tale discriminazione a causa dell’assistenza fornita al figlio con disabilità. In conseguenza di ciò, il datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all’art. 2 § 2 della menzionata direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli nei confronti di un lavoratore che, pur non essendo egli stesso disabile, fornisca al figlio con disabilità l’assistenza necessaria ...
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