La controversia giudiziale può rendere oggettivamente impossibile conseguire ricavi
In caso di inoperatività dipesa dalla mancata costruzione dell’immobile da utilizzare per lo svolgimento dell’attività sussistono le oggettive condizioni di disapplicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94 se il ritardo è determinato da ragioni estranee all’imprenditore e non riconducibili alla sua volontà.
Sulla base di tale assunto, con l’ordinanza n. 28227 del 24 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a una società avente per oggetto l’attività di coltivazione di agrumi che aveva, attraverso una modifica statutaria, esteso il proprio oggetto sociale alla realizzazione di costruzioni edilizie al fine di costruire sul terreno un complesso edilizio destinato alla residenza dei militari americani.
Nel caso di specie, la società aveva ottenuto la variante al Piano Regolatore Generale, finalizzata al cambio di destinazione d’uso, ma non aveva potuto procedere all’edificazione del complesso, in quanto la delibera era stata impugnata da associazioni ambientalistiche, dando inizio a una controversia giudiziale.
Ad avviso della Suprema Corte risulta quindi provata l’impossibilità oggettiva a conseguire ricavi.
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