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Comportamento concludente non sufficiente per dimostrare l’adesione al consolidato

/ REDAZIONE

Sabato, 25 ottobre 2025

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Con l’ordinanza n. 28245, depositata ieri, la Cassazione è intervenuta sulla disciplina dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale antecedente alle modifiche apportate con DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito dalla L. 225/2016.

Si afferma che la disciplina sull’esercizio dell’opzione per il consolidato è tale per cui si applica anche al rinnovo dell’opzione, che non può avvenire per fatti concludenti. Tale impostazione deriva dall’assunto che l’esercizio tempestivo dell’opzione costituisce un elemento essenziale per l’accesso al regime, in quanto diretta ad esprimere la scelta sul tipo di tassazione da adottare (in questo senso, anche Cass. 4 luglio 2023 n. 18917 e Cass. 5 dicembre 2022 n. 35726).

Dunque, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non viene considerata un elemento formale superabile con il comportamento concludente, costituendo piuttosto un elemento sostanziale, che si pone come condizione di efficacia dell’opzione per il regime di tassazione di gruppo.

In caso di mancato esercizio dell’opzione (che oggi si effettua nel quadro OP del modello REDDITI SC), le società possono applicare la tassazione di gruppo soltanto tramite la c.d. “remissione in bonisex art. 2, comma 1, del DL 16/2012.
Tale procedura si applica anche riguardo alla possibilità di sanare le attualmente vigenti “revoche dimenticate”. Infatti, è stato chiarito che “per il mancato esercizio della revoca dell’opzione possa trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012” (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017, § 10).

Inoltre, per poter effettuare un’opzione o una revoca “tardiva”, occorre comunque che il contribuente abbia al contempo tenuto un “comportamento concludente” compatibile con il regime ordinario e non abbia espresso altre opzioni (risposta interpello n. 187/2024).

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