Il preposto deve agire per evitare l’evento lesivo
La Cassazione ha confermato la condanna di un preposto che non aveva corretto il comportamento di un dipendente
Il preposto non può limitarsi a impartire direttive circa il corretto adempimento delle attività in conformità alle regole in materia di salute e sicurezza ma, in tale campo, ha un ruolo centrale e attivo, al punto da essere tenuto a vigilare concretamente sull’operato dei lavoratori e ad impedirne condotte errate e pericolose.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32520 del 1° ottobre 2025, ha confermato la condanna di un preposto per omessa vigilanza, in violazione di quanto previsto dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.
Secondo la definizione contenuta all’art. 2 comma 1 lett. e) del citato decreto, il preposto deve sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Per tale ragione, il preposto deve necessariamente avere adeguate competenze professionali.
In tal senso il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 in materia di formazione, in vigore dal 24 maggio 2025, ha reso finalmente operativo quanto previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 del DLgs. 81/2008, secondo il quale, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative (quella riservata ai lavoratori, più altre 12 ore di formazione aggiuntiva) sono svolte interamente con modalità in presenza (alla quale è stata equiparata anche quella in videoconferenza sincrona) e ripetute con cadenza almeno biennale (6 ore di aggiornamento) e, comunque, ogniqualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Si tratta di un cambiamento non certo di poco conto, considerando che il precedente Accordo del 2011 prevedeva, diversamente, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
L’art. 19, inoltre, attribuisce al preposto un ruolo attivo nella misura in cui, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, il preposto è, altresì, tenuto a interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
In ragione di quanto previsto dai citati artt. 2 e 19, la Cassazione sottolinea come il preposto sia gravato di una vera e propria posizione di garanzia, con il correlato obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro anche al punto di impedire prassi lavorative contra legem. Nel caso di specie, infatti, il preposto si è difeso in giudizio stigmatizzando la condotta del lavoratore imprudente e fuori dalle direttive ricevute che, in violazione dell’art. 20 del DLgs. 81/2008, doveva in realtà ritenersi la vera causa dell’evento lesivo.
Tuttavia, la Suprema Corte ha condiviso le risultanze del giudice di merito, che ha valorizzato la circostanza fattuale secondo cui l’evento infortunistico si è, comunque, verificato alla presenza e sotto gli occhi e, quindi, sotto la supervisione, del preposto.
Allo stesso modo, è stato escluso anche l’autonomo rilievo causale della condotta del lavoratore, la quale non è stata ritenuta abnorme o esorbitante rispetto all’area di rischio della lavorazione in corso, governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Il lavoratore infortunato, infatti, aveva ricevuto l’incarico dall’imputato, il quale era presente nelle immediate vicinanze, impegnato a sovraintendere e monitorare l’attività di due operai in un cantiere di ridotte dimensioni.
Il principio affermato dalla Corte si pone, quindi, in coerenza e continuità con quanto sostenuto dallo stesso Ministero del Lavoro, rispetto alla centrale figura del preposto. Con l’interpello n. 5/2023, infatti, il Dicastero ha chiarito come la volontà del legislatore sia quella di rafforzare il ruolo di garanzia del preposto nei riguardi dei lavoratori e come, pertanto, sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
Nel contempo, il Ministero ha ribadito la necessità che, a garanzia del ruolo attivo del preposto, lo stesso disponga di un autonomo potere di iniziativa e risulti indipendente dal datore di lavoro, quanto meno ove ciò sia possibile in relazione all’organizzazione aziendale. In tal senso, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
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