Autonoleggi e autorimesse con retribuzioni più alte da gennaio
Nel cedolino paga del prossimo mese va corrisposta anche l’indennità una tantum
Il 9 dicembre 2025 Aniasa e le Oo.Ss. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL 15 dicembre 2022 (si veda “Autonoleggi e autorimesse con nuovi minimi retributivi e una tantum in gennaio” del 21 dicembre 2022) applicabile al personale dipendente dalle imprese esercenti attività di autorimessa, autonoleggio, lavaggio automezzi, soccorso stradale e attività affini, scaduto il 31 dicembre 2024 (codice CNEL IC35). La nuova disciplina è valida per un triennio, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
Si segnala in primo luogo la definizione di una nuova sezione del CCNL (articoli dall’81 all’89) contenente previsioni specifiche applicabili al personale delle aziende che svolgono in regime di appalto o di qualsiasi altra forma assimilabile ad un contratto di servizio, attività di lavaggio, navettamento e approntamento vetture per conto delle aziende di autonoleggio su tutto il territorio nazionale, sia in ambito aereoportuale, sia in altri contesti.
In ambito economico, le principali novità riguardano la previsione di incrementi retributivi che per la generalità delle imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL decorrono dai mesi di gennaio 2026, ottobre 2026, marzo 2027 e novembre 2027, oltre alla previsione di un’indennità forfetaria una tantum da erogare con la retribuzione del mese di gennaio.
Quanto ai nuovi minimi, di seguito si riportano i valori applicabili dal prossimo periodo paga di gennaio: liv. Q1, 2.107,50 euro; liv. Q2, 2.107,50 euro; liv. A1, 2.107,50 euro; liv. A2, 1.984,14 euro; liv. B1, 1.809,37 euro; liv. B2, 1.727,13 euro; liv. B3, 1.655,16 euro; liv. C1, 1.593,48 euro; liv. C2, 1.418, 70 euro; liv. C3, 1.315,91 euro; C4, 1.028,05 euro.
Limitatamente alle aziende appaltatrici, i minimi retributivi sempre dal prossimo mese di gennaio sono i seguenti: liv. A1, 1.653,44 euro; liv. B1, 1.510,64 euro; liv. B2, 1.307,72 euro; liv. B3, 1.052,18 euro; liv. C1, 962,00 euro; liv. C2, 886,85 euro; liv. C3, 819,21 euro; liv. C4, 751,57 euro. Per tale categoria di aziende, le restanti decorrenze sono state stabilite a maggio 2026, ottobre 2026, maggio 2027 e, infine, dicembre 2027.
Per quanto riguarda l’una tantum, la cui previsione è legata al periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, nel mese di gennaio andranno corrisposti i seguenti importi: liv. Q1, 740,65 euro; liv. Q2, 740,65 euro; liv. A1, 740,65 euro; liv. A2, 697,29 euro; liv. B1, 635,87, euro; liv. B2, 606,97 euro; liv. B3, 581,86 euro; liv. C1, 560 euro; liv. C2, 498,58 euro; liv. C3, 462,45 euro; liv. C4, 361,29 euro. Tali valori, che spettano limitatamente al personale in forza al 31 dicembre 2025, dovranno essere erogati pro quota, in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel corso del 2025; analogo riproporzionamento, commisurato alla percentuale di riduzione oraria, riguarderà i lavoratori a tempo parziale.
Si segnala altresì che da aprile 2027 la misura del buono pasto è stata incrementata da 8 euro a 10 euro.
Tra le novità di carattere normativo, in materia di lavoro a tempo determinato si segnala l’individuazione delle causali “contrattuali” che consentono l’apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi; si tratta della sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (a titolo esemplificativo e non esaustivo fra questi vi possono rientrare: lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento e addestramento; lavoratrici in congedo maternità; lavoratori distaccati, in ferie, in congedo parentale, assenti per malattia, infortunio o aspettativa), dell’esecuzione di ulteriori servizi e/o dell’avvio di nuove attività o progetti anche in particolari periodi dell’anno per soddisfare esigenze temporanee e oggettive e, infine, per servizi aggiuntivi alle attività produttive in ambito aereoportuale, che non possono essere gestiti con il normale organico derivanti anche da situazioni specifiche di mercato temporanee, importanti e non programmabili.
Vengono rafforzate le tutele per le donne vittime di violenza di genere, nei confronti delle quali l’Accordo prevede l’erogazione di un corrispettivo una tantum in misura non inferiore a una mensilità nel caso in cui la lavoratrice, inserita nel relativo percorso di protezione, venga trasferita ad altra sede produttiva.
È introdotta anche una giornata di permesso retribuito alle lavoratrici adibite ad attività di natura operativa affette da dismenorrea causata da endometriosi di quarto stadio.
Infine, in tema di previdenza complementare (Fondo Astri), le Parti hanno definito la contribuzione minima per il personale delle imprese appaltanti, che è pari al 2% a carico del datore di lavoro e all’1% a carico del lavoratore.
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