Insinuazione ultratardiva del credito per restituzione del finanziamento pubblico
Il provvedimento di revoca non ha natura costitutiva del credito
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4476 di ieri, intervenuta in tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, ha chiarito che il disposto di cui all’art. 101 ultimo comma del RD 267/42, relativo alle domande c.d. ultratardive, deve essere interpretato nel senso che il creditore è tenuto a dimostrare non solo la causa esterna impeditiva della sua tempestiva attivazione, ma anche quella esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impeditivo e il compimento dell’atto.
La richiesta di ammissione al passivo, venuto meno l’impedimento, non può essere presentata entro il medesimo termine (dodici mesi) di cui è stata provata l’impossibilità di osservanza, mentre è necessario che
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