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Giovedì, 7 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Per ottenere l’importo dovuto dell’indennità di maternità rileva la data dell’azione in giudizio

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 maggio 2026

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Con l’ordinanza n. 12851 depositata ieri, 6 maggio 2026, la Cassazione ha ribadito, in riferimento all’indennità di maternità liquidata in misura inferiore a quella spettante, che la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere l’esatto adempimento della prestazione decorre dal riconoscimento parziale o dal pagamento in misura ridotta della prestazione stessa, e può essere impedita unicamente dalla proposizione dell’azione giudiziaria.

Occorre quindi avere esclusivo riguardo al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, non rilevando la domanda amministrativa proposta.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto applicabile il termine annuale di decadenza di cui all’art. 47 del DPR 639/70 in quanto l’azione era volta all’esatto conseguimento di una prestazione previdenziale. Tale termine era, però, stato conteggiato a ritroso dalla data delle istanze di ricalcolo formulate dalle lavoratrici, e non dal deposito del ricorso giudiziario.

I giudici di legittimità hanno così accolto il ricorso incidentale con cui l’INPS lamentava la violazione e falsa applicazione della predetta disposizione, che all’ultimo comma prevede che la decadenza dall’azione si applica anche in caso di adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, con decorrenza del termine dal riconoscimento parziale della prestazione.

Con la pronuncia in esame si è infatti nuovamente affermato che il termine annuale è ancorato al riconoscimento parziale o al pagamento in misura ridotta della prestazione, in quanto dato oggettivo noto all’accipiens, dallo stesso valutabile “nelle sue ripercussioni e nella sua eventuale portata lesiva”, e che ai fini della predetta decadenza rileva la data di proposizione dell’azione giudiziaria.

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