Proroga dei versamenti al Fondo di Tesoreria più estesa
Con il messaggio n. 1511, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito alla disposizione ex art. 16 del DL 62/2026, con cui viene introdotta una misura di favore per i datori di lavoro che, per effetto dell’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), sono obbligati dal 1° gennaio 2026 al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione del TFR.
Si ricorda che ai sensi della disposizione della legge di bilancio 2026, l’obbligo di versamento scatta se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge i 60 addetti per il biennio 2026-2027, i 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031 e i 40 addetti dal 2032.
Nel merito, il citato art. 16 del DL 62/2026 stabilisce che per i datori di lavoro interessati, i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il prossimo 16 luglio, si considerano tempestivi a tutti gli effetti di legge, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive.
Sul punto, l’INPS ricorda che con la circolare n. 12 del 5 febbraio scorso è stata prevista la possibilità di effettuare entro il 16 maggio 2026 i versamenti delle quote arretrate del TFR, senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi.
Pertanto, la disposizione del DL 62/2026 estende ulteriormente il termine già individuato dall’INPS in via amministrativa, ampliando, fino al 16 luglio 2026, il periodo di disapplicazione del regime sanzionatorio.
Operativamente, ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi dovrà essere utilizzato nel flusso Uniemens il codice causale “CF05”, nell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.
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